Estensione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, al personale dell'Ospedale principale di Tripoli "Vittorio Emanuele III" e al personale del Consorzio generale antitubercolare per la Libia in servizio in Libia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale dell'Ospedale principale di Tripoli "Vittorio Emanuele III" eretto in ente morale con regio decreto 21 novembre 1938, n. 2280, ed a quello del Consorzio generale antitubercolare per la Libia istituito con decreto del Governo della Libia del 2 settembre 1937, assunto prima della cessazione del funzionamento del Governo della Libia ed in servizio presso i predetti enti e gli organi tecnici da essi dipendenti alla data del 29 marzo 1955, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, terzo e quarto comma 28, primo comma, e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.
Art. 2
1. Le domande intese ad ottenere l'inquadramento nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello stato disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, dovranno essere presentate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge da personale di cui al precedente articolo 1, rispettivamente al Ministero degli affari esteri, da parte del personale amministrativo e al Ministero della sanita', da parte del personale sanitario.
Art. 3
1. Gli inquadramenti nelle predette Amministrazioni sono disposti, anche, in soprannumero, con decreti del rispettivo Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro e con effetto dal 29 marzo 1955.
2. Eventuali interruzioni di servizio successive al 29 marzo 1955 saranno considerate come avvenute per licenza senza assegni ed il personale che si trovasse ancora in tale posizione alla entrata in vigore della presente legge dovra' essere richiamato in servizio con effetto dalla data della decisione di cui al primo comma.
Art. 4
1. Il personale che abbia ottenuto l'inquadramento di cui al precedente articolo puo', in relazione alle esigenze dei servizi e quando cio' sia ritenuto opportuno, continuare nella sua ulteriore permanenza in servizio presso gli Enti di provenienza. Il personale, inquadrato nel Ministero della sanita' rimarra' a disposizione del Ministero degli affari esteri nella posizione di comando.
2. Al predetto personale per la durata di tale servizio e' attribuito il trattamento spettante ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 16 maggio 1956, n. 496.
Art. 5
1. Al personale degli Enti di cui all'articolo 1 e' data facolta', di chiedere, nel termine perentorio di un anno dalla, comunicazione dell'emissione del decreto di cui all'articolo 3, la regolarizzazione, presso l'Istituto della previdenza sociale e, per il personale sanitario, preso gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, della propria posizione assicurativa, per il periodo dalla data di assunzione alle dipendenze degli enti di appartenenza a quella di inquadramento tra il personale civile, non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.
2. La sistemazione contributiva sara' interamente a carico del personale interessato di cui al precedente comma con il pagamento dei contributi nella misura in vigore alla epoca a cui si riferiscono maggiorati degli interessi semplici annui in ragione del 6 per cento da, computarsi dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino, alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi, e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - JERVOLINO PICCIONI - TREMELLONI - - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO