Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Testo vigente
Titolo I. Disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Opere disciplinate dalla legge
1. Alle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le localita' colpite dai terremoti, di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito, con modificazioni, in legge 25 aprile 1938, n. 710, e modificato dalla legge 25 agosto 1940, numero 1393, sono sostituite quelle della presente legge.
2. Tali norme si applicano alle costruzioni di edilizia ordinaria.
3. Le altre opere che non siano del tipo indicato nel comma precedente, come ponti, viadotti, torri ed in genere, costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale, sono soggette alla disciplina delle presente legge, in quanto non sia diversamente disposto da leggi speciali.
Art. 2 Norme tecniche generali
1. Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili in tutti i Comuni del territorio della Repubblica.
2. Per i Comuni, o loro parti, soggetti ad intensi movimenti sismici, si applicano, altresi', le norme tecniche contenute negli articoli 3 e seguenti. Tali Comuni, in in relazione al grado di sismicita' ed alla costituzione geologica, sono distinti in due categorie indicate nell'elenco allegato alla presente legge.
3. L'inclusione, l'esclusione, ovvero il passaggio di categoria di un Comune o di una frazione dello stesso, sono disposti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
4. Alla disciplina stabilita dal secondo comma del presente articolo sono, inoltre, soggetti i Comuni, o loro frazioni, indicati nei decreti previsti dall'articolo 1 della legge recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.
5. Qualora le opere indicate nel terzo comma dell'articolo 1 della presente legge siano da eseguire in localita' dichiarate sismiche di prima e seconda categoria, le norme sono integrate da particolari prescrizioni tecniche da impartirsi caso per caso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
6. In tutti i Comuni, frazioni e loro parti, anche se non riconosciuti sismici, nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato per opere di consolidamento di abitati, nessuna opera e nessun lavoro potranno essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.
Art. 3 Tipo delle strutture da adottare negli edifici pubblici e privati
1. Gli edifici pubblici o privati con sette o piu' piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica.
2. Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purche' di provata idoneita'.
3. La relativa dichiarazione e' rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
Art. 4 Norme tecniche di buona costruzione
1. In qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate le buone regole dell'arte del costruire. In particolare:
a) e' vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio, e' consentita la sistemazione a ripiani, i quali debbono avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;
b) le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidea opportunatamente sistemata in piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero incassate in rocce sciolte correnti, purche' di buona consistenza ed opportunamente protette dall'azione delle acque.
Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto o, comunque, su terreni sciolti incoerenti, si debbono adottare i mezzi piu' appropriati suggeriti dalla tecnica e dall'arte di costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto dell'esecuzione della falda freatica sotterranea.
Il piano di appoggio delle fondazioni dovra' assicurare in ogni caso una reazione alle sollecitazioni trasmesse dall'opera, compatibile con le strutture.
Per le opere indicate nel terzo comma dell'articolo 1 e per edifici di particolare importanza soggetti, in base alle leggi vigenti, al preliminare parere degli organi di consulenza tecnica dello Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se l'area su cui sono progettati gli edifici suddetti, non ricada nel perimetro delle localita' dichiarate sismiche agli effetti della presente legge;c) i muri di fondazione dovranno essere costruiti o con calcestruzzi idraulici o cementizi o con murature di pietrame o mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse murature di pietrame a sacco solo se confezionate con malte di calce pozzolana;
d) le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e accurati magisteri.
Nelle murature di pietrame e' vietato l'uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavato. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o fasce continue di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi nell'uno o nell'altro caso, a tutta la larghezza del muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare metri 1,60 da asse ad asse.
I progetti devono essere corredati dai calcoli di stabilita' delle principali strutture portanti. I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sopraccarico accidentale di almeno 200 chilogrammi a metro quadrato;e) le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte. Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere;
f) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate debbono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma. Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di 40 oppure di 30 centimetri gli appoggi non possono essere inferiori a centimetri 30 o centimetri 25 rispettivamente. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui devono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solide tra loro in corrispondenza del muro comune di alloggio;
g) in tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali cordoli debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza minima di centimetri 20. La loro armatura longitudinale deve essere sostituita da almeno quattro barre di acciaio in tondo liscio o nervato, una in corrispondenza di ciascun angolo, le legature trasversali, devono essere poste alla distanza di 25-30 centimetri. Il peso complessivo dell'armatura non deve risultare, in nessun caso, inferiore a 50 chilogrammi per metro cubo di conglomerato;
h) i solai in cemento armato, normale o precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, devono essere incastrati nei cordoli di cui alla lettera precedente. Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggiore dei solai contigui. I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presenti le norme vigenti all'atto dell'inizio dei lavori per la esecuzione e la accettazione di solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armatura metallica;
i) per tutte le strutture in cemento armato, normale o precompresso, debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e, per la loro esecuzione, le norme relative alle opere in conglomerato cementizio semplice od armato od in precompresso vigenti al momento dell'inizio dei lavori.
Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione;l) vietato di eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti ai regolamenti edilizi vigenti per strutture e per altezze in rapporto alle larghezze stradali a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza storica, artistica ed archeologica.
E' fatto obbligo ai proprietari, allorche' si dovesse provvedere a riparazioni di guasti del tempo oppure alla trasformazione di edifici esistenti, di ridurre, riparare o ricostruire gli edifici stessi secondo le norme precedenti e secondo quelle contenute nei regolamenti edilizi comunali.
Titolo II. Norme per le localita' sismiche di prima e seconda categoria
Capo I. Nuove costruzioni
Art. 5 Terreni edificatori
1. E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici, franosi o comunque soggetti a scoscendere.
2. Il controllo sull'accertamento eseguito dal costruttore delle condizioni e della natura del terreno e' effettuato dal competente Ufficio del genio civile.
3. Puo' essere consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, purche' venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro, la cui larghezza dovra' essere di volta in volta determinata dal competente Ufficio del genio civile.
4. Quando il terreno e' in pendio ed atto alla costruzione, puo' consentirsi, ai fini edilizi, la sistemazione a ripiani.
Art. 6 Larghezza delle strade e degli intervalli d'isolamento
1. Le nuove strade, anche se in prolungamento di strade esistenti, devono essere larghe non meno di metri dieci.
2. Tale larghezza minima puo' essere ridotta a metri 8 nelle localita' a rilievo montuoso ed accidentato indipendentemente dalla latitudine sul livello del mare.
3. Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada e per tutta la lunghezza della stessa, la larghezza di questa puo' essere, ridotta rispettivamente a metri 8 e a metri 6.
4. La larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici, cioe' la distanza minima tra i muri frontali di essi, deve essere non inferiore a metri 6 purche' l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante chiusura. In caso diverso tali intervalli sono dai considerarsi come strade.
5. In nessun caso, negli intervalli d'isolamento, potranno consentirsi costruzioni di qualsiasi tipo, anche a carattere provvisorio, salvo temporanei ingombri.
Art. 7 Altezza massima degli edifici e numero dei piani
1. Per la 1ª categoria:
2. L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non puo' superare nelle strade e nei terreni in piano, metri 21.
3. Nelle strade o nei terreni in pendio l'altezza massima puo' raggiungere metri 22,50 purche' la media generale delle altezze delle fronti non superi metri 21.
4. I nuovi edifici saranno costruiti a non piu' di sei piani, oltre ad un piano seminterrato o cantinato, l'altezza netta del quale non deve pero' superare metri 4,80.
5. Per la 2ª categoria:
6. L'altezza dei nuovi edifici rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non puo' superare, nelle strade o terreni in piano, metri 21,50.
7. Nelle strade o terreni in pendio l'altezza massima puo' raggiungere metri 26 purche' la media generale delle altezze delle fronti non superi metri 24,50.
8. I nuovi edifici saranno costruiti a non piu' di sette piani, oltre ad un piano seminterrato o cantinato, l'altezza netta del quale non deve pero' superare metri 4,80.
Art. 8 Altezze degli edifici, in relazione alla larghezza delle strade e degli intervalli d'isolamento
1. Le nuove costruzioni devono avere verso la strada su cui prospettano l'altezza non maggiore di due volte la larghezza della strada stessa.
2. Nei fabbricati in angolo su strade di diversa larghezza e' consentito nel fronte sulla strada piu' stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, una altezza eguale a quella consentita dalla strada piu' larga.
3. Verso gli intervalli di isolamento (spazi sottratti al pubblico transito) gli edifici possono prospettare con altezze non superiori a tre volte la larghezza dell'intervallo stesso fermi restando i limiti massimi di altezza di cui al precedente articolo 7.
4. Detti limiti devono riferirsi al fabbricato piu' alto e per essi puo' farsi eccezione quando le strade e gli intervalli di isolamento, sui quali prospettano le fronti di un edificio abbiano dovunque la larghezza prescritta, tranne che per un tratto non superiore a tre metri lungo una delle fronti, ovvero quando due edifici non abbiano le fronti parallele e fra lo spigolo di uno dei due edifici e la fronte dell'altro non si abbia la distanza prescritta.
5. Chi costruisce un nuovo edificio puo' fabbricarlo, in tutto o in parte, sul confine di sua proprieta'. Se non fabbrica sul confine, deve arrestarsi alla distanza di almeno tre metri dal confine stesso.
6. Il vicino che intenda a sua volta costruire, deve arrestarsi ad una distanza non minore di tre metri dal confine.
7. Qualora colui che per primo ha costruito si sia tenuto sul confine od a meno di tre metri da questo, il vicino, qualora non intenda costruire in aderenza - ai sensi dell'articolo 877 del Codice civile -, deve arretrare fino a costituire l'intervallo di isolamento regolamentare fra i due edifici.
8. Le Amministrazioni comunali debbono prescrivere, nei loro regolamenti edilizi, le larghezze delle strade e degli intervalli di isolamento in misura non inferiore a quelle minime consentite dalle presenti norme.
9. Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strade o come intervalli di isolamento, rispetto unicamente a ciascun erigendo edificio, le larghezze delle aree ammessevi lungo le fronti destinate a giardini, a cortile esterno o comunque non coperte, anche se cintate o sottratte all'uso pubblico e create con terrazzamento.
Art. 9 Sistemi costruttivi
1. Gli edifici possono essere costruiti con muratura non intelaiata ovvero con strutture atte a resistere contemporaneamente a tutte le sollecitazioni.
2. Sono ammesse costruzioni in legname soltanto in linea eccezionale previo motivato nulla osta dell'Ufficio del genio civile.
3. In caso di costruzioni contigue, ciascun edificio deve costituire un organismo a se' stante mediante l'adozione di giunti od altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera e indipendente oscillazione di ciascuno di essi.
4. Se i due edifici vengono eseguiti contemporaneamente con lo stesso sistema costruttivo e con le stesse altezze, i proprietari possono accordarsi per le costruzioni dei lati o della parte di essi a contatto in modo che i due edifici costituiscano un unico complesso organico.
5. Sono ammesse costruzioni con l'uso di pannellature di materie sintetiche o di prefabbricati leggeri, previo motivato nulla osta dell'Ufficio del genio civile.
Art. 10 Requisiti delle costituzioni non intelaiate
1. Per la 1ª categoria:
2. E' consentita la costruzione non intelaiata di edifici fino a due piani oltre ad un piano seminterrato o cantinato.
3. Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli uni e gli altri pieni, confezionata con malta cementizia.
4. Per gli edifici ad un solo piano, oltre al seminterrato o cantinato, e' consentita la muratura di pietrame listata e malta cementizia.
5. Tali edifici debbono corrispondere inoltre alle seguenti condizioni:
a) devono essere di altezza fuori terra non superiore a metri 7,50 se a due piani e non superiore a metri 1,60 se ad un solo piano.
Dette altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente articolo 7;b) i muri maestri (e cioe' i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati e ben ammorsati tra loro.
Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a metri 6,00 da asse ad asse. Ove cio' non fosse possibile dovra' essere adottata la struttura intelaiata.c) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano e di quelli del piano superiore degli edifici a due piani, costruiti in mattoni o in blocchi squadrati, non deve mai essere inferiore a centimetri 40. Detto spessore, negli edifici a due piani, deve essere di centimetri 55 al piano terreno.
Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00 i detti spessori minimi possono ridursi rispettivamente, a centimetri 30 e centimetri 45;d) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano, costruiti in muratura di pietrame listata, non deve essere inferiore a centimetri 50;
e) lo spessore dei muri al disotto del pianterreno e fino al piano di fondazione, qualunque sia il numero dei piani dell'edificio ed il genere della muratura, deve essere almeno di centimetri 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia l'edificio cantinato;
f) i tramezzi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni, preferibilmente forati, con malta cementizia o idraulica, debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 6 ed essere ben collegati ai muri d'ambito.
Sono ammesse pareti sottili con altri materiali leggeri;g) tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera b) debbono essere collegati fra loro, al piano di gronda ed al livello del piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante cordoli di cemento armato dell'altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta la larghezza della muratura sottostante.
6. L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da quattro barre del diametro non inferiore a millimetri 16, se di acciaio dolce, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 25.
7. Per i solai e le coperture si rimanda alla prescrizione di cui alla lettera D) del successivo articolo 13.
8. Per la 2ª categoria:
9. E' consentita la costruzione non intelaiata di edifici fino a tre piani oltre ad un piano seminterrato scantinato.
10. Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli uni e gli altri pieni, confezionata con malta cementizia; nei due piani sovrastanti il piano terreno e' consentito l'impiego di mattoni o blocchi squadrati forati, purche' di resistenza a compressione o taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni.
11. Per gli edifici fino a due piani oltre il seminterrato o cantinato, e' consentita la muratura di pietrame listata a malta cementizia.
12. Tali edifici debbono corrispondere, inoltre, alle seguenti condizioni a) devono essere di altezza non superiore a metri 11,00 se a tre piani, non superiore a metri 7,50 se a due piani e non superiore a metri 4.00 se ad un solo piano. Dette altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente articolo 7;
b) i muri maestri (e cioe' i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati e bene ammorsati tra loro.
Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a metri 7,00 da asse ad asse ed ove cio' non fosse possibile dovra' essere adottata la struttura intelaiata;c) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un solo piano e di quelli dell'ultimo piano degli edifici fino a tre piani costruiti in mattoni o in blocchi squadrati, non deve mai essere inferiore a centimetri 30. Detto spessore negli edifici fino a tre piani deve essere aumentato di centimetri 15 per ogni piano sottostante.
Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00, fermo restando lo spessore minimo di centimetri 30 dell'ultimo piano e l'aumento di centimetri 15 per il piano sottostante, puo' omettersi il corrispondente aumento per il piano inferiore;d) lo spessore dei muri maestri dell'ultimo piano degli edifici a due piani, costruiti in muratura di pietrame listata, non deve essere inferiore a centimetri 45.
Detto spessore deve essere di centimetri 60 a pian terreno.e) lo spessore dei muri al disotto del pian terreno e fino al piano di fondazione, qualunque sia il numero del piani dell'edificio ed il genere della muratura, deve essere almeno di centimetri 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia l'edificio cantinato;
f) i tramezzi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni preferibilmente forati; debbono avere lo spessore non inferiore a centimetri 6 ed essere ben collegati ai muri di ambito.
Sono ammesse pure pareti con altri materiali leggeri.g) tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera b) debbono essere collegati fra loro, al piano di gronda ed al livello del piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante cordoli di cemento armato dell'altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta la larghezza della muratura sottostante.
L'armatura di detti cordoli deve essere costituita da quattro barre del diametro non inferiore a millimetri 16 se di acciaio dolce, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non superiore a centimetri 25.
13. Per i solai e le coperture si rimanda alla prescrizione di cui alla lettera D) del successivo articolo 13.
14. Oltre i sistemi costruttivi previsti nel secondo e nell'undicesimo comma del presente articolo ne sono ammessi altri, purche' di provata idoneita' con particolare riguardo alle azioni sismiche, tenute presenti, di volta in volta, le caratteristiche del sottosuolo.
15. La relativa dichiarazione d'idoneita' e' rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
Art. 11 Requisiti delle costruzioni intelaiate
1. L'intelaiatura portante deve essere incastrata nel telaio orizzontale di base, il quale a sua volta deve essere di norma incassato nel terreno naturale.
2. Se il telaio riposa sui muri di fondazione, questi debbono avere una risega rispetto al telaio stesso non inferiore a centimetri 15 per parte. Il telaio puo' essere omesso se i plinti sono incassati nella roccia dura.
3. La muratura di riempimento delle intelaiature deve essere eseguita con le modalita' di cui al successivo articolo 13. Per tale riempimento puo' essere impiegata anche la muratura in mattoni forati con malta cementizia o idraulica o altro materiale di cui all'articolo 9.
4. Nel caso di edifici nei quali l'altezza di uno o piu' piani sia superiore ai metri 5,00, le murature di tamponamento debbono sempre essere interrotte da cordoli orizzontali di cemento armato, distanti non piu' di metri 3,00 da asse ad asse, collegati con i montanti della intelaiatura principale, oltre la listatura prescritta dal successivo articolo 13 per la muratura, in pietrame.
5. Per quanto riguarda i tramezzi interni valgono le prescrizioni di cui all'articolo 10, lettera f), per l'una e per l'altra categoria.