Concessione di un contributo ordinario al Corso di perfezionamento in diritto sanitario dell'Universita' degli studi di Bologna
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso all'Universita' degli studi di Bologna, per il Corso di perfezionamento in diritto sanitario, a decorrere dall'esercizio 1962-63, un contributo annuo di lire 15.000.000.
2. La somma prevista dal precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede mediante pari riduzione del fondo di cui al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
2. Il Ministro per il tesoro provvedera', con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - JERVOLINO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO