Istituzione di Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono istituiti Comitati consultivi provinciali.
2. I Comitati sono composti:
1) da 10 rappresentanti dei lavoratori, dei quali fino in rappresentanza dei dirigenti, e da 6 rappresentanti dei datori di lavoro nel numero stabilito per ciascun settore produttivo dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
2) da un funzionario degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3) dal medico provinciale;
3-bis) da un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale della stessa;
4) dal direttore della sede provinciale, dell'istituto, che funge da segretario.
3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del prefetto, su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative per i membri di cui al punto 1) del precedente comma, ed in conformita' alle direttive, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per il membro di cui al punto 2) del Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di competenza nel termine fissato dal prefetto, questi ha facolta' di provvedervi direttamente in loro sostituzione.1
Art. 2
1. I membri dei Comitati durano in carica per un quadriennio, e, al lo scadere del termine, cessato dalle funzioni anche se sotto nominati nel corso del quadricennio, in sostituzione, di membri deceduti, dimissionario o decaduti dalla carica.
2. Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri che rimangono assenti, senza giustificato motivo, per piu' di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto Il Comitato e' convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. I pareri e le proposte di competenza sono adottati a maggioranza di voti; in caso di a parita', prevale il voto del presidente.
3. La partecipazione al Comitato non ha diritto a compensi.
Art. 3
1. I Comitati provinciali, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, con la osservanza delle norme vigenti e nei limiti e con le modalita' stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto:
1) possono formulare proposte per rendere i servizi dell'Istituto aderenti alle esigenze locali e per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attivita' delle sedi periferiche dell'Istituto con quella dei vari enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale;
2) esprimono pareri in materia di formazione della tariffa dei premi e di ripartizione dei contributi quando ne siano richiesti dall'Istituto;
3) esprimono pareri sull'applicazione di tassi diversi da quello medio di tariffa, nonche' sui ricorsi di cui all'articolo 49 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1763, e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle opposizioni degli assicurati e dei superstiti contro provvedimenti concernenti le prestazioni economiche;
4) studiano l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali per eventuali segnalazioni e proposte agli organi operanti nel campo della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro ai quali saranno fatte pervenire per il tramite dei rappresentanti dell'Istituto in detti organi:
5) attuano ogni altro compito che sia ad essi demandato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto.
2. I Comitati possono svolgere i loro compiti anche per sezioni costituite nel numero e secondo i criteri e le modalita' stabiliti con deliberazione del Consiglio di
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara', inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data, a Roma, addi' 3 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI
- JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO