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Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, adottato a Montreal il 21 giugno 1961

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo adottato a Montreal il 21 giugno 1961, relativo all'emendamento dell'articolo 50, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alle apposite clausole del Protocollo stesso.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - TREMELLONI - TRABUCCHI - ANDREOTTI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO