Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Thailandia realizzato in Roma mediante scambio di Note 25 marzo= 27 ottobre 1960, per la sistemazione di una pendenza finanziaria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvato l'Accordo realizzato in Roma mediante lo scambio di Note 25 marzo-27 ottobre 1960 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia relativo alla sistemazione di una pendenza finanziaria tra i due Paesi.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 ammontanti a lire 1 miliardo si fara' fronte per la prima delle cinque quote annue di lire 200 milioni, mediante pari riduzione - anche in deroga a quanto disposto con la legge 27 febbraio 1955, n. 64 - del fondo di cui al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, per la seconda quota, mediante riduzione del fondo di cui al corrispondente capitolo 546 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 1961-62; per la terza quota mediante riduzione del corrispondente capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio 1962-63.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI TREMELLONI - ANDREOTTI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO