Norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I ruoli organici del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, concernente la costituzione dei ruoli organici del Consiglio nazionale delle ricerche, sono soppressi e sostituiti da quelli di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.
2. Sono altresi' soppressi e sostituiti da quelli di cui all'allegata tabella E i ruoli transitori del personale ausiliario di cui alla tabella n. 2 annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.
Art. 2
1. Salvo quanto e' disposto dai successivi articoli e dalle altre norme speciali relative all'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere, sul trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, sui collocamento a riposo e le altre forme di cessazione dal servizio, stabilite per gli impiegati civili dello Stato di carriera corrispondente.
Art. 3
1. La composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle varie carriere e' stabilita con provvedimenti del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, con l'osservanza, delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Art. 4
1. L'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, richiamato dall'articolo 3, terzo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, e' sostituito dal seguente:
"In caso di cessazione, dal servizio spetta all'impiegato il trattamento di quiescenza costituito dall'intero importo dei conti A e B di cui al precedente articolo.
"L'impiegato, tuttavia, perde il diritto al trattamento di quiescenza nei casi per i quali tali perdita e' prevista nei confronti degli impiegati statali.
"Le funzioni della Commissione competente a pronunciarsi sull'eventuale mantenimento del trattamento di quiescenza agli impiegati statali destituiti, nei casi in cui tale mantenimento e' ammesso, sono esercitate, per gli impiegati del Consiglio nazionale delle ricerche, dalla Giunta amministrativa del Consiglio medesimo.
"In caso di perdita la del diritto ali trattamento di, quiescenza, il coniuge ed i figli dell'impiegato conseguono il diritto alla liquidazione a loro favore dell'importo del solo conto B, mentre il conto A e' riscosso dal Consiglio nazionale delle ricerche. La ripartizione dell'importo del dello conto B tra il coniuge e i figli, se non vi e' accordo tra loro, ha luogo secondo il bisogno di ciascuno.
"In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, l'importo del conto B e' impiegato in atti di assistenza a favore del personale.
"In caso di morte dell'impiegato, l'intero importo dei conti A e B e' assegnato e ripartito secondo le norme e con le limitazioni stabilite dall'articolo 2122 del Codice civile".
Art. 5
1. In caso di passaggio nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, il servizio prestato presso il Consiglio nazionale delle ricerche puo' essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le norme di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1945, numero 262.
Art. 6
1. Presso il Consiglio nazionale delle ricerche sono istituiti ruoli aggiunti (ex ruoli speciali transitori) in corrispondenza dei ruoli organici di cui alle tabelle A, B, C e D, annesse alla presente legge.
2. Nei ruoli di cui al precedente comma sono collocati i dipendenti del Consiglio in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Amministrazione centrale o presso Organi ed Istituti da esso dipendenti, i quali abbiano svolto e svolgano funzioni e mansioni proprie dei ruoli organici corrispondenti, od assimilabili, sempre che in possesso dei prescritti requisiti.
3. Ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti e del trattamento giuridico ed economico degli impiegati che ottengano il collocamento nei ruoli stessi, valgono le norme di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' le norme concernenti i ruoli aggiunti istituiti, in sostituzione dei ruoli speciali transitori, con l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con le modificazioni e gli adeguamenti di cui al presente articolo.
4. Il collocamento e' disposto con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla, data del compimento del periodo di servizio prescritto per ottenerlo e, in ogni caso, da data non anteriore al 1 maggio 1048 per gli impiegati in servizio a tale data alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche; da data non anteriore al 5 giugno 1955 per gli Impiegati assunti alle dipendenze del Consiglio posteriormente al 1 maggio 1948.
5. Tutte le attribuzioni devolute dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, ai Ministri, sono esercitate, nei confronti del personale di cui al presente articolo, dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 7
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto al Consiglio nazionale delle ricerche di assumere nuovo personale a contratto, o comunque non di ruolo, per l'esplicazione di funzioni e mansioni attinenti ai ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B, C e D.
Art. 8
1. Il personale dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio nei ruoli dell'Amministrazione centrale, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, nella qualifica corrispondente al grado od alla qualifica rivestiti alla data anzidetta.
2. Per il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio nei ruoli transitori soppressi a norma dell'articolo 1, secondo comma, si osservano le seguenti disposizioni:
a) i primi addetti di laboratorio, gli addetti di laboratorio e gli addetti di laboratorio aggiunti, nonche' i primi tecnici ed i tecnici di prima, di seconda e di terza classe sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo degli addetti di laboratorio - carriera di concetto - e nel ruolo dei tecnici di laboratorio - carriera esecutiva - di cui alla tabella E allegata alla presente legge;
b) il vice addetto di segreteria presentemente in servizio e' inquadrato nel ruolo del personale dei servizi bibliografici e documentari - carriera di concetto - di cui alla tabella B annessa alla presente legge;
c) gli archivisti e gli applicati di prima e di seconda classe sono inquadrati nel ruolo del personale della carriera esecutiva di cui alla tabella C annessa alla presente legge.
3. Il personale di cui ai precedenti commi conserva, a tutti gli effetti, l'anzianita' complessiva di cui gia' A in possesso. Esso conserva, altresi', nelle nuove qualifiche, l'anzianita' maturata nei gradi e nelle qualifiche di provenienza.
4. I consiglieri di terza classe, gia' appartenenti al grado 10° di gruppo A, conservano, nella qualifica, l'anzianita' di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore dello stesso gruppo.
5. Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi sono disposti con provvedimenti del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
6. I subalterni appartenenti al soppresso ruolo di cui alla tabella n. 2, annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio, sono collocati in disponibilita' ai sensi dell'articolo 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 9
1. Per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti del Consiglio razionale delle ricerche in servizio di ruolo alla data predetta beneficeranno una sola volta, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla meta' - e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi dei periodi di anzianita' prescritti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.
Art. 10
1. Il Consiglio nazionale delle ricerche e' autorizzato a bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una volta tanto, limitatamente ad un quarto dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva di cui alle annesse tabelle, concorsi per esame speciale e per titoli riservati agli impiegati del Consiglio stesso, qualunque sia la loro eta', appartenenti ai ruoli organici od aggiunti di carriera immediatamente inferiore, che risultino in possesso dei titolo di studio e degli altri requisiti rispettivamente prescritti per la ammissione ai ruoli cui i concorsi si riferiscono.
2. L'esame speciale consistera' in un colloquio vertente sul servizi di istituto del Consiglio nazionale delle ricerche e su quelli in particolare inerenti ai ruoli per l'ammissione ai quali i concorsi vengono espletati.
3. Le norme per l'espletamento dei concorsi saranno stabilite con provvedimento del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentita la Giunta amministrativa.
Art. 11
1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti che, dopo l'inquadramento di cui all'articolo 8, risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera, saranno conferiti mediante pubblici concorsi nei quali il Settanta per cento dei posti stessi sara' riservato ai dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le riserve di posti di cui all'articolo 5, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti non di ruolo che conseguiranno, in base alle norme contenute nella presente legge, l'immissione nei ruoli giudiziari o nei ruoli aggiunti, il Consiglio nazionale delle ricerche versera' sul conto A, istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, tante mensilita' della ultima retribuzione percepita nella posizione non di ruolo, per quanti sono gli anni interi di servizio prestato nella posizione stessa, con esclusione di ogni altra indennita' di preavviso o di anzianita'.
3. Inoltre, il Consiglio nazionale delle ricerche ed i predetti dipendenti verseranno sul conto B i contributi di rispettiva competenza al sensi dell'articolo 2, quinto comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, per il periodo di servizio prestato nella posizione non di ruolo,