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Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, per integrare, modificare e coordinare le disposizioni vigenti sull'ordinamento e sul personale degli Archivi di Stato.

Art. 2

1. Il provvedimento, da emanarsi con uno o piu' decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro, deve osservare i seguenti criteri direttivi:

  1. 1) una piu' precisa determinazione dei compiti e, correlativamente, la riorganizzazione dei servizi della Amministrazione degli archivi di Stato, allo scopo di adeguarne l'attivita' istituzionale, con particolare riguardo: a) all'organizzazione di 18 Soprintendenze archivistiche con circoscrizione interprovinciale invece delle 9 attuali: b) all'abolizione delle sottosezioni di Archivio di Stato da sostituire, qualora ve ne siano i presupposti storici e amministrativi, con sezioni dell'Archivio di Stato delle rispettive Province: c) alla organizzazione ed alla disciplina dei servizi di fotodocumentazione, legatoria e restauro: d) ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale;

  2. 2) la riforma del Consiglio superiore degli archivi, affinche' la composizione di esso possa soddisfare, equamente contemperandole nella rispettiva rappresentanza le esigenze amministrativa, scientifica e tecnica della Amministrazione archivistica;

  3. 3) la definizione della condizione giuridica dei documenti dello Stato e degli altri Enti pubblici delle modalita' e dei limiti per la libera consultazione dei documenti conserva ti negli Archivi di Stato;

  4. 4) l'istituzione, presso gli uffici centrali, regionali e provinciali degli organi amministrativi dello Stato e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali, di Commissioni permanenti per la sorveglianza sui rispettivi archivi, composte da rappresentanti degli uffici stessi e dell'Amministrazione degli archivi di Stato, in sostituzione delle Commissioni previste dall'articolo 69 del regolamento per gli Archivi di Stato approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

  5. 5) la revisione delle norme sulla vigilanza sugli archivi degli enti pubblici diversi dallo Stato e sugli archivi privati di notevole interesse storico - anche a mezzo di ispettori archivisti onorari - per meglio definire gli obblighi degli Enti dei privati e dello Stato;

  6. 6) la semplificazione del sistema di riscossione dei diritti di archivio;

  7. 7) l'adeguamento degli organici del personale alle esigenze del servizio archivistico;

  8. 8) la creazione di una Direzione generale degli archivi di Stato.

Art. 3

1. Alla spesa derivante dai provvedimenti che saranno emanati in forza della presente legge, prevista per l'esercizio 1962-63 in lire 250.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI ANDREOTTI - PICCIONI TREMELLONI - GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO