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Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facolta' di scienze politiche

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in scienze politiche, indicati nella tabella IV allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

  1. 1) "Scienza delle finanze";

  2. 2) "Istituzioni di diritto e di procedura penale".

Art. 2

1. La norma di cui all'articolo precedente si applica nei confronti degli studenti che si iscrivano alla Facolta' di scienze politiche a far tempo dall'anno accademico 1962-63.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO