Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) e' elevato da lire 200 milioni a lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio 1962-63.
Art. 2
1. All'onere di 200 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dal provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1961-62.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO