Modifica dell'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per le imprese industriali e commerciali che eserciscono stabilimenti od impianti in una Provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra Provincia o nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attivita' degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed e' devoluta alla Provincia competente per territorio, nella misura di cui al primo comma del presente articolo.
La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attivita' degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della Regione ed eserciti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attivita' dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati".
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato fino a tutto l'esercizio 1962-63 in lire 3.500 milioni, si provvedera', anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64: per lire 600 milioni, a carico del capitolo n. 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1959-60; per lire 600 milioni a carico del capitolo n. 388 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1960-61; per lire 1.400 milioni a carico del capitolo n. 393 del medesimo stato di previsione per l'esercizio 1961-62; per lire 900 milioni a carico degli stanziamenti di parte ordinaria del fondo destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1959.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - LA MALFA - TREMELLONI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO