Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilita' patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli impiegati e gli operai dello Stato, i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, addetti alla condizione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici che, nell'esercizio di tali attribuzioni, cagionino un danno all'Amministrazione dello Stato, sono tenuti al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave.
2. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilita' del personale, ivi indicato, verso l'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato da circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici.
3. Restano salve le responsabilita' piu' gravi previste dalle leggi vigenti.
4. Le Amministrazioni non possono procedere all'accertamento di danni causati da propri dipendenti e alle conseguenti liquidazioni o transazioni, senza avere concesso preventivamente un termine ai dipendenti stessi al fine di produrre le loro difese e senza averle adeguatamente valutate.
Art. 2
1. Il limite di somma contenuto nell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' elevato a lire tre milioni quando si tratti di atti di transazione relativi al risarcimento di danni ai terzi causati dalla circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici dello Stato.
2. Sugli atti di transazione di cui al precedente comma l'Amministrazione non ha l'obbligo di sentire l'avviso dell'Avvocatura dello Stato, quando cio' che da' o abbandona sia determinato o determinabile in somma non superiore a lire 150.000.
Art. 3
1. L'istruttoria delle liquidazioni e transazioni relative ai risarcimenti di danni di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, e' affidata all'ufficio centrale o periferico presso il quale l'autoveicolo od il diverso mezzo meccanico e' in uso.
Art. 4
1. Alla liquidazione dei danni, alla stipulazione e al pagamento delle transazioni per sinistri comportanti risarcimenti non superiori, per ciascun atto, all'importo di lire 3.000.000, provvedono gli uffici centrali o periferici ai quali e' in carico l'autoveicolo o il diverso mezzo meccanico.
2. In ogni caso la transazione deve essere autorizzata dal capo dell'ufficio centrale o periferico al quale e' in carico l'autoveicolo o di quello gerarchicamente superiore, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.
3. L'assegnazione e la gestione dei fondi occorrenti agli uffici periferici per le liquidazioni ed i pagamenti di cui al comma precedente avverranno secondo le modalita' indicate nella legge 17 agosto 1960, n. 908.
Art. 5
1. Alla liquidazione dei danni, alla stipulazione e al pagamento delle transazioni per sinistri comportamenti risarcimenti d'importo superiore a lire 3.000.000 provvedono le Amministrazioni centrali competenti.
Art. 6
1. Sugli atti transattivi di cui al precedente articolo 4, di importo superiore a lire 150.000, deve essere sentito il parere dell'Avvocatura dello Stato competente per il territorio in cui ha sede l'ufficio che deve disporre la liquidazione ed il pagamento.
2. Sugli atti transattivi di cui al precedente articolo 5 deve essere sentito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato e del Consiglio di Stato.
Art. 7
1. L'addetto alla condizione di un autoveicolo o di altro mezzo meccanico dello Stato che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia provocato o subito un danno alla persona o alle cose, e' tenuto a denunciare, appena possibile, il fatto al piu' vicino ufficio o organo di polizia giudiziaria per la raccolta di tutti gli elementi e mezzi di prova in base ai quali sia possibile determinare la causa, la natura e l'entita' del danno.
2. Analoga denuncia deve essere fatta, appena possibile, all'ufficio al quale e' in uso l'autoveicolo od il diverso mezzo meccanico.
3. L'ufficio ricevuta la denuncia o conosciuto altrimenti il fatto, richiede copia del verbale redatto dagli organi di cui al primo comma e provvede all'acquisizione di ogni ulteriore elemento e mezzo di prova per l'accertamento della responsabilita'.
Art. 8
1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'Amministrazione, a favore della quale, alla stessa data, sia stata pronunciata decisione di condanna passa fa in giudicato, ma non ancora completamente eseguita, provvede di ufficio, su conforme avviso del procuratore generale della Corte dei conti, a rinunciare alla riscossione del suo credito, ove risulti trattasi di condanna che non sia stata pronunciata per dolo o colpa grave. La riscossione del credito resta sospesa fino a quando non e' definita la procedura prevista dal presente comma.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione non rinunci al proprio credito, l'interessato entro trenta giorni dal primo atto di esecuzione posto in essere nei suoi confronti, puo' ricorrere nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 25 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; se si tratta di decisione di condanna pronunziata da giudice diverso dalla Corte dei conti, l'interpretazione della sentenza, al fine di stabilire se sussiste dolo o colpa grave, spetta al giudice di merito che emise la sentenza di condanna.
4. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborso di somme gia' introitate dall'Erario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TAVIANI - BOSCO TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO