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Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1 gennaio 1962 al 31 dicembre 1964

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1964 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

Art. 2

1. Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato di origine rilasciato o vidimato dalle competenti autorita', italiane in Libia.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - LA MALFA - PICCIONI - TREMELLONI - RUMOR - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO