Soppressione dell'Ente per la colonizzazione della Libia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Ente di colonizzazione istituito con regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, relativo all'Ente per la colonizzazione della Cirenaica modificato con regio decreto-legge 11 ottobre 1931, n. 2038, sull'estensione alla Tripolitania dell'attivita' dell'Ente, con regio decreto 26 settembre 1935, n. 2283, con il quale l'Istituto ha assunto il nome di Ente per la colonizzazione della Libia, e' soppresso.
2. Il Ministro per gli affari esteri provvede con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica alla nomina di un liquidatore che portera', a compimento la gestione di liquidazione entro il termine di 120 giorni dalla sua nomina.
Art. 2
1. Al personale di ruolo ed a contratto assunto a suo tempo in Italia dall'Ente indicato nell'articolo 1 ed in servizio alla, data del 1 dicembre 1956 sara' integrato il trattamento regolare di quiescenza, limitatamente al periodo di servizio effettivamente prestato alla dipendenza dell'Ente con sussidio da liquidarsi come appresso:
1) mezza mensilita' di assegni per ogni anno di servizio prestato;
2) compenso corrispondente al mancato beneficio del preavviso, secondo le norme di legge, commisurato ai 4 mesi di assegni per i primi due gradi, tre mesi per i gradi dal terzo al nono incluso, e due mesi per i gradi inferiori:
3) mezza mensilita' di assegni per coloro che abbiano prestato servizio in colonia per un periodo superiore ai due anni.
Art. 3
1. Al personale di cui all'articolo precedente e' data facolta', di rinunziare al particolare trattamento di liquidazione per cessazione dal servizio previsto nello stesso articolo e di optare per l'inquadramento nelle categorie del personale civile non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione.
2. L'opzione prevista dal precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante apposita istanza in carta legale, da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3. L'inquadramento verra' disposto nelle categorie previste dalla tabella 1 allegata al citato regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio ed in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, secondo la classificazione stabilita con il decreto ministeriale 20 novembre 1950 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 1951.
4. Coloro che pur disimpegnando mansioni proprie di una categoria, non siano forniti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla medesima, sono inquadrati in quella fra le categorie inferiori corrispondente al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento nella 3ª categoria puo' prescindersi dal titolo di studio nei confronti di coloro che esercitino mansioni proprie della categoria medesima.
Art. 4
1. Al personale che ottenga l'inquadramento di cui al precedente articolo 3 e' attribuita la retribuzione stabilita per la categoria di impiego nella quale avviene l'inquadramento.
2. Al personale suddetto e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento presso l'Ente, rispetto al nuovo trattamento complessivo spettante come impiegato avventizio.
3. L'assegno personale di cui al precedente comma, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, e' utile ai fini di cui agli articoli 9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e 9, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246. Esso e' conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli aggiunti (ex ruoli transitori) ai sensi del seguente articolo 5, e, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, e' per gli impiegati stessi utile agli effetti del trattamento di quiescenza.
Art. 5
1. Al personale assunto presso l'Amministrazione della agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 3 si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 151, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti disciplinati dagli articoli dal 344 al 350 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Il periodo per il compimento dell'anzianita' minima occorrente per l'applicazione delle predette disposizioni decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale statale non di ruolo.
3. Il collocamento nei ruoli aggiunti e' limitato a coloro che al compimento del 65° anno verranno a trovarsi con un'anzianita' complessiva utile, ai fini di pensione, di almeno 20 anni di servizio effettivo, tenendo conto anche del servizio nei ruoli aggiunti, nonche' del servizio statale non di ruolo per il quale e' fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella del collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.
Art. 6
1. Rimangono salvi, comunque, i diritti acquisiti dal personale di cui al precedente articolo 3 nei confronti dell'Ente per quanto possa al personale stesso spettare, in base agli ordinamenti dell'Ente, a titolo di indennita' di licenziamento.
2. Il personale assistito da trattamento di previdenza, mediante polizze di assicurazione stipulate da un istituto avente sede nel territorio dello Stato, ha diritto allo svincolo ed alla consegna della polizza.
3. Al personale collocato nei ruoli aggiunti e' data, comunque, facolta' di riscattare ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le vigenti disposizioni di legge, il servizio prestato alle dipendenze dell'Ente.
Art. 7
1. L'Ente trasmettera' al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i fascicoli personali ed ogni altro atto riguardante il personale di cui all'articolo 3.
Art. 8
1. Al termine della gestione il liquidatore dell'Ente provvede alla redazione del bilancio finale della, gestione di liquidazione e lo sottopone, corredato dalla relazione dell'organo di riscontro dell'Ente, all'approvazione dei Ministeri degli affari esteri e del tesoro.
2. Provvede, altresi', a versare all'entrata del bilancio dello Stato l'eventuale avanzo della gestione ed a depositare presso il Ministero degli affari esteri i libri contabili, gli atti, i documenti e i carteggi d'ufficio dell'Ente, diversi da quelli indicati nell'articolo 7.
Art. 9
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-1962, si provvedera' fino all'importo massimo di lire 9.500.000 a carico del capitolo n. 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI - RUMOR -
Visto, il Guardasigilli: BOSCO