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Concessione di indennita' una tantum al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al personale delle ferrovie dello Stato in servizio nel secondo semestre 1962 e' concessa una indennita' forfettaria una tantum non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1 luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva:

  1. 1) lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 213 e inferiori;

  2. 2) lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 216 a 241;

  3. 3) lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 250 a 311;

  4. 4) lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357;

  5. 5) lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.

2. La predetta indennita' va corrisposta entro il 15 gennaio 1963.

3. Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenuto nel corso del semestre, l'indennita' spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio.

4. La indennita' e' inoltre ridotta nella stessa proporzione della riduzione o della sospensione dello stipendio o paga, nei casi di congedo, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione o sospensione di dette competenze: a tal fine si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o con stipendio o paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta giorni.

Art. 2

1. L'indennita' contemplata dal precedente articolo, nella misura di lire 26.096, lire 26.154, lire 28.553, lire 26.631, lire 27.918 o lire 28.066 lorde, a seconda che le aliquote delle ritenute erariali applicabili siano rispettivamente del 4,20 per cento, 4,40 per cento, 5,85 per cento, 6,125 per cento, 10,45 per cento, 10,925 per cento, compete con le modalita' ivi previste, anche al personale temporaneo operaio ed impiegatizio assunto dall'Azienda delle ferrovie dello Stato con contratto di diritto privato e al personale dipendente dalle ditte appaltatrici di opere e servizi per conto dell'Azienda medesima, con esclusione dei soli appalti indicati all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Tale indennita' che verra' corrisposta dalle imprese appaltatrici, non e' soggetta ad alcun gravame assicurativo e contributivo di qualunque natura, ne' entra a far parte della retribuzione nella determinazione vari istituti contrattuali.

3. L'onere derivante alle imprese appaltatrici da tale corresponsione verra' rimborsato dall'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 3

1. Negli stati di previsione dell'entrata, e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1962-63 sono introdotte le seguenti variazioni:
Entrata (in aumento)
Capitolo n. 1 - Prodotti della rete ferroviaria
e della navigazione con navi traghetto........... L. 3.200.000.000
Spesa (in diminuzione)
Capitolo n. 69 - Annualita dovuta al Consorzio,
di credito per le opere pubbliche per i fondi da
esso mutuati per le spese di ammodernamento e po-
tenziamento della rete (leggi 21 marzo 1958, n.
289
e 18 dicembre 1959, n. 1142)................. L. 2.275.000.000

Art. 4

1. All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge previsto in lire 5.475.000.000 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedera' con le disponibilita' di cui al precedente articolo 3.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addi' 4 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI LA MALFA - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO