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Integrazione della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, relativa al personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 3

1. All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte mediante riduzione dei fondi iscritti nel capitolo n. 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO