Integrazione della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, relativa al personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al Servizio delle informazioni ed all'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, di cui all'articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617, e' preposto un funzionario con qualifica di direttore generale.
2. A tal fine, nel ruolo del personale direttivo di cui alla tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, e' istituito un posto di direttore generale con coefficiente di stipendio 900.
Art. 2
1. Il direttore generale di cui al precedente articolo e' nominato con le modalita' stabilite dall'articolo 170 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Egli fa parte del Consiglio di amministrazione previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19° febbraio 1960, n. 212.
Art. 3
1. All'onere derivante dalla presente legge si fara' fronte mediante riduzione dei fondi iscritti nel capitolo n. 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO