Attribuzione alle piante organiche degli uffici giudiziari di settecento posti di usciere giudiziario
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1961, n. 564, puo' essere esercitata entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO