Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero dei trasporti assume la denominazione di Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
2. Ad esso sono devoluti tutti i compiti e le attribuzioni esercitati dal Ministero della difesa in materia di aviazione civile, nonche' tutte le competenze gia' attribuite dal Codice della navigazione al Ministero dell'aeronautica.2
Art. 2
1. Per l'esercizio dei compiti e delle attribuzioni di cui al precedente articolo e' istituito nel Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile un Ispettorato generale dell'aviazione civile, cui e' preposto un direttore generale.
2. L'organizzazione centrale comprende:
a) il servizio degli affari generali e del personale;
b) il servizio degli aeroporti;
c) il servizio dei trasporti aerei.
3. Le circoscrizioni di aeroporto di cui all'articolo 688 del Codice della navigazione sono determinate con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.
4. La Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti assume la denominazione di Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
5. Nell'ambito della predetta Ragioneria tutti i servizi concernenti l'aviazione civile devono essere affidati a ripartizioni organiche diverse da quelle che si occupano dei trasporti.2
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 MARZO 1981, N. 1452
Art. 4
1. Alla progettazione, costruzione e ampliamento degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali provvede il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale dell'aviazione civile.
Art. 5
1. I provvedimenti che abbiano diretti riflessi sulla difesa nazionale sono adottati d'intesa col Ministero della difesa.
2. La vigilanza sull'Aereo Club d'Italia e sullo sport aereo e' esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, di concerto col Ministero della difesa e, per lo sport aereo, con il Ministero del turismo e dello spettacolo.
3. Il Registro aeronautico italiano passa sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti Ispettorato generale dell'aviazione civile.2
Art. 6
1. Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e' assistito dal Consiglio superiore dell'aviazione civile, che e' organo consultivo per tutte le questioni concernenti l'aviazione civile ed il traffico aereo.
2. Il parere del Consiglio superiore e' obbligatorio nelle seguenti materie:
1) concessioni di esercizio di servizi aerei di linea;
2) programmi di investimento a sviluppo poliennale;
3) istituzione di nuovi aeroporti;
4) forma e modalita' delle gestioni aeroportuali.
3. Per lo studio dei provvedimenti necessari per il coordinamento delle attivita' aeree civili con quelle militari nell'ambito dello spazio aereo nazionale e di ogni altra questione di speciale importanza il Consiglio superiore dell'aviazione civile nomina, nel suo seno, particolari Commissioni, le quali affidano ad un proprio membro l'incarico di riferire al Consiglio le conclusioni adottate.2
Art. 7
1. Il Consiglio superiore dell'aviazione civile e' composto di un presidente, del direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, di un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di stato, di un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'avvocato generale dello Stato, e di altri undici membri designati ciascuno dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero delle finanze, dal Ministero del tesoro, dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato generale dell'aviazione civile), dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dal Ministero delle partecipazioni statali, dal Ministero della sanita' dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nonche' di sei esperti uno dei quali rappresentante della categoria dei piloti civili, designato dall'A.N.P.A.C.
2. Fanno inoltre parte del Consiglio stesso due funzionari (civili o militari) dell'Amministrazione della difesa-aeronautica di cui uno in servizio presso l'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, designati dal Ministero della difesa.
3. I membri designati dai Ministeri devono avere qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata.
4. La Commissione, da costituire ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, per lo studio dei provvedimenti necessari al coordinamento delle attivita' nell'ambito dello spazio aereo nazionale, e' presieduta dal presidente del Consiglio superiore dell'aviazione civile ed e' composta di altri quattro membri, di cui due appartenenti ai ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e due del Ministero della difesa-aeronautica.
5. In seno al Consiglio superiore dell'aviazione civile e' istituita una segreteria diretta da un funzionario della Carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione il quale esercita le funzioni di segretario del Consiglio.2
Art. 8
1. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore dell'aviazione civile sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile.
2. Essi, ad eccezione del direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, permangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. Non puo' essere membro del suddetto Consiglio chi sia proprietario, amministratore, rappresentante o consulente di societa' o ditte che siano o entrino in rapporto di affari con l'Amministrazione dell'aviazione civile.
4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese.
5. Per la validita' delle adunanze del Consiglio superiore dell'aviazione civile occorre la presenza di almeno dodici membri, oltre il presidente, e per la validita' dei pareri, la maggioranza degli intervenuti.2
Art. 9
1. Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di norme aventi valore di legge per regolare:
1) l'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, da articolarsi su tre compartimenti di traffico aereo, e la determinazione delle attribuzioni dell'organizzazione centrale, dei compartimenti e delle circoscrizioni di aeroporto, con un criterio di largo decentramento dei servizi ed attribuzione di ampi poteri deliberanti agli organi preposti ai servizi periferici, e con caratteristiche di definitivita' per quei provvedimenti di competenza degli stessi per cui non sia indispensabile da previsione della facolta' di ricorso;
2) la corrispondente organizzazione decentrata dei servizi di ragioneria, e di controllo, con l'utilizzazione a tal fine dei gia' esistenti uffici periferici della Ragioneria e della Corte dei conti.2
Art. 10
1. Il Governo della Repubblica e' delegato altresi' a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di norme aventi valore di legge per regolare:
1) l'istituzione dei ruoli organici degli impiegati civili strettamente indispensabili in relazione alle effettive esigenze dei servizi dell'ispettorato generale dell'aviazione civile e comunque per un numero di posti non superiore a 350 e la prima formazione dei ruoli stessi mediante trasferimenti e concorsi riservati.
Per i trasferimenti negli istituendi ruoli dovra' essere osservato il criterio di consentire l'inquadramento a domanda nel limite dei posti disponibili e nelle carriere e qualifiche corrispondenti al personale civile del ruolo ordinario del Ministero della difesa.
I concorsi dovranno essere per titoli, riservati agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, e per titoli e per esame speciale, consistente in un colloquio sui servizi di istituto dell'Ispettorato generale, riservati agli ufficiali in ausiliaria e nella riserva ed al personale civile dei ruoli aggiunti delle carriere direttive e di concetto del Ministero della difesa-aeronautica.
I concorsi riservati al personale militare potranno concernere anche qualifiche superiori a quelle iniziali e non piu' di due quinti dei posti disponibili dopo i trasferimenti: l'ammissione ai concorsi stessi dovra' essere consentita avendo riguardo all'assimilazione risultante dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
I concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti non potranno concernere qualifiche superiori a consigliere di prima classe, o equiparata, delle carriere direttive e a segretario o equiparata delle carriere di concetto e non piu' di due quinti dei posti disponibili dopo i trasferimenti.
Per la copertura dei posti disponibili dopo i trasferimenti in ciascuna delle qualifiche non superiori ad archivista, o equiparata delle carriere esecutive e ad usciere capo, o equiparata, delle carriere del personale ausiliario dovra' essere osservato il criterio di conferire la totalita' di detti posti al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa-aeronautica.
I trasferimenti e i concorsi di cui al presente punto n. 1) sono riservati al personale in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo del Ministero difesa-aeronautica e relativi organi periferici da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge;2) l'istituzione di un ruolo degli operai dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile nel quale inquadrare gli operai che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici e appartengono al ruolo operai del Ministero della difesa-aeronautica o abbiano titoli ad essere inquadrati, ai sensi dell'articolo 62 della legge 3 marzo 1961, n. 90. L'organico degli operai del Ministero della difesa-aeronautica dovra' essere ridotto del numero dei posti previsti per il ruolo di nuova istituzione;
3) il trasferimento al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - degli impiegati civili non di ruolo del Ministero della difesa-aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici.2
Art. 11
1. Le norme di cui ai precedenti articoli 9 e 10 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto col Ministro per il tesoro e per la difesa.2