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Modifica all'ordinamento delle Scuole di ingegneria aeronautica dell'Universita' di Roma e del Politecnico di Torino

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le scuole di ingegneria aeronautica istituite presso l'Universita' di Roma ed il Politecnico di Torino assumono la denominazione di "Scuole di ingegneria aerospaziale".

Art. 3

1. La durata degli studi presso le Scuole anzidette e' biennale, fatta eccezione per gli allievi muniti della laurea in ingegneria aeronautica, per i quali la durata e' annuale.
Al termine degli studi le Scuole rilasciano la "Laurea in ingegneria aerospaziale".
L'ordinamento del corso degli studi e' determinato dagli statuti rispettivamente dell'Universita' di Roma e del Politecnico di Torino, secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

2. Norma transitoria

Art. 4

1. Il nuovo ordinamento delle Scuole si applica dall'anno accademico 1961-62.

2. Gli studenti fuori corso, all'atto dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, che non intendano completare gli studi secondo le norme precedenti, potranno continuare il corso di studi in base al nuovo ordinamento, alle condizioni che le competenti autorita' accademiche, caso per caso, stabiliranno, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami gia' superati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO