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Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 136, e dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1532.

2. E' prorogato, senza limite di tempo, l'articolo 3 della legge, 26 febbraio 1952, n. 136.

Art. 2

1. Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 la misura del concorso dei Consorzi anticoccidi alle spese di funzionamento del Commissariato generale anticoccidico, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, e' stabilito nel 20 per cento dei contributi riscossi dai detti Consorzi ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 agosto 1960, n. 870.

2. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con suo decreto potra', per singole annate, dispensare i Consorzi dal pagamento di tale concorso o ridurre la misura di esso, in relazione alle effettive esigenze del Commissariato generale anticoccidico.

Art. 3

1. Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sara' determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il limite massimo di 60 milioni di lire per ciascun esercizio finanziario e gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1.

Art. 4

1. I proventi netti finora non utilizzati derivanti dalla gestione di grano estero affluiranno, fino all'importo di lire 1.250 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati, per essere versati allo stato di previsione delle entrate a copertura degli oneri recati dalla presente legge.

Art. 5

1. All'onere annuo di 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1966-67, si fara' fronte con i proventi di cui al precedente articolo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio negli esercizi sopra indicati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - RUMOR - LA MALFA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO