Istituzione di un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica presso il Ministero degli affari esteri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini della pubblicazione di documenti diplomatici italiani, e' istituto presso il Ministero degli affari esteri il ruolo degli esperti per la documentazione diplomatica di cui alla tabella allegata.
Art. 2
1. La nomina alla qualifica iniziale nella carriera degli esperti per la documentazione diplomatica si consegue mediante concorso per titoli al quale possono partecipare:
a) gli impiegati della carriera direttiva negli Archivi di stato con qualifica non inferiore a direttore di 1ª classe;
b) gli impiegati della carriera direttiva nelle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di 3ª classe;
c) i professori liberi docenti in paleografia e diplomatica o in archivistica.
Art. 3
1. La promozione ad esperto superiore e ad esperto principale si consegue, a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.
Art. 4
1. Si osservano le norme dell'articolo 244 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e tutte le altre disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato non incompatibili con la presente legge.
Art. 5
1. Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti della carriera degli esperti per la documentazione diplomatica, sono conferiti a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, al personale degli Archivi di Stato in possesso del requisito di cui all'articolo 2, lettera a), e che, da almeno cinque anni, presti servizio presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri.
2. Gli impiegati trasferiti conservano, anche agli effetti della progressione di carriera, l'anzianita' di servizio e di qualifica acquisita e sono collocati nel nuovo ruolo con la qualifica corrispondente a quella di provenienza.
Art. 6
1. All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' per l'esercizio in corso mediante la riduzione dello stanziamento di parte ordinaria reso possibile dal trasferimento del personale degli Archivi di Stato, gia' comandato a prestare servizio presso il Ministero degli affari esteri, alle dirette dipendenze del Ministero stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri.
2. TABELLA Numero
Coefficiente Qualifica dei posti
670 Esperto principale........................|
500 Esperto superiore......................... > 3 402 Esperto capo..............................|
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO