Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A far tempo dall'entrata in vigore della legge 28 maggio 1942, n. 705, e' ripristinata la classifica, tra le opere idrauliche di seconda categoria, delle opere pertinenti al canale diversivo delle acque basse della zona inferiore del territorio del quarto comprensorio idraulico del Po, munito di chiavica e di impianto idrovoro in localita' detta Armalunga, e pertanto rimane, ex tunc abrogata la suddetta legge 28 maggio 1942.
Art. 2
1. A far tempo dall'entrata in vigore della legge 28 maggio 1942, n. 705, le spese per le opere eseguite, di cui all'articolo precedente, sono ripartite ai sensi del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 Luglio 1901, n. 523, e successive modificazioni e della legge sulla bonifica integrale, approvata con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - SULLO - RUMOR - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO