Modifiche all'articolo 119 del Codice della navigazione e all'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 119 del Codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi "Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.
A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma e interdetto il passaggio ad altra categoria superiore".
Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' sostituito dal seguente:
"La pesca costiera e' quella che si esercita lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
FANFANI - MACRELLI -
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO