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Ordinamento della professione di giornalista

Testo vigente

Titolo I. Dell'Ordine dei giornalisti

Capo I. Dei consigli dell'ordine regionali o interregionali

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Ordine dei giornalisti

1. E' istituito l'Ordine dei giornalisti.

2. Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

3. Sono professionisti coloro che esercitano in mondo esclusivo e continuativo la professionale di giornalista.

4. Sono pubblicisti coloro che svolgono attivita' giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

5. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione e provincia autonoma o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

6. Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

Art. 2 Diritti e doveri

1. E' diritto insopprimibile dei giornalisti la liberta' di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalita' altrui ed e' loro obbligo inderogabile il rispetto della verita' sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealta' e dalla buona fede.

2. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

3. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando cio' sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Art. 3 Composizione dei Consigli regionali o interregionali

1. I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianita' di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.911

Art. 4 Elezione dei Consigli dell'Ordine

1. L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione e' stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

3. L'assemblea e' valida in prima convocazione quando intervenga almeno la meta' degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 5 Votazioni

1. Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il piu' anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parita' di data di iscrizione, prevale l'anzianita' di nascita.

2. Durante la votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

3. Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

Art. 6 Scrutinio e proclamazione degli eletti

1. Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non e' ammesso il voto per delega.

2. Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

3. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

4. Allorche' non e' raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

5. Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

Art. 7 Durata in carica del Consiglio Sostituzioni

1. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

3. I componenti cosi' eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 8 Reclamo contro le operazioni elettorali

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

2. Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalita' che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

Art. 9 Cariche del Consiglio

1. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.

Art. 10 Attribuzioni del presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianita', il piu' anziano per eta'.

Art. 11 Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

  1. a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

  2. b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attivita' diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

  3. c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

  4. d) adotta i provvedimenti disciplinari;

  5. e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

  6. f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

  7. g) dispone la convocazione dell'assemblea;

  8. h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;

  9. i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.