Assicurazione sugli infortuni e malattie dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie adriatica, meridionale e tirrena, sono autorizzate ad assicurare contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.
2. L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per i marittimi delle navi italiane; la sua validita' e' in ogni momento subordinata al regolare versamento dei contributi da parte dell'armatore.
3. La gestione e' tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni categoria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO