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Contributo al programma ampliato di assistenza tecnica delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti delle Nazioni Unite per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per gli anni 1961 e 1962

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.406.250.000, per ciascuno degli anni 1961 e 1962, per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati.

Art. 2

1. All'onere di cui al precedente articolo si provvede:

  1. 1) per lire 687.500.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, per lire 718.750.000 con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili e per lire 1.406.250.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - LA MALFA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO