Assegni di sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fini dell'attribuzione dell'assegno base di cui al l'articolo 11, secondo comma, della legge 30 giugno 1954, n. 775, per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri sono istituiti presso gli Uffici diplomatici e consolari i seguenti posti:
1) n. 65 assistente capo;
2) n. 210 primo assistente;
3) n. 50 assistente;
4) n. 90 coadiutore Capo;
5) n. 310 primo coadiutore;
6) n. 100 coadiutore;
7) n. 290 primo aggiunto di cancelleria;
8) n. 80 aggiunto di carpenteria;
9) n. 180 primo subalterno;
10) n. 60 subalterno.
Art. 2
1. L'attribuzione dei posti di assistente capo, primo assistente, coadiutore capo, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno, verra' effettuata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte quali risultano dai rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi e dell'anzianita' di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo. Per la attribuzione dei posti di assistente capo e' prescritto il possesso da parte degli assistenti di un diploma di laurea, valido nel territorio della Repubblica. Per l'attribuzione dei posti di coadiutore capo costituisce titolo di preferenza assoluta il possesso da parte dei coadiutori di un diploma rilasciato da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado valido nel territorio della Repubblica.
2. I posti di assistente capo e coadiutore capo possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti e coadiutori che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno sedici anni di servizio di ruolo sociale transitorio ad esaurimento e non di ruolo.
3. I posti di primo assistente, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria e subalterni che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno nove anni di servizio, di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo.
Art. 3
1. La distribuzione fra gli Uffici all'estero dei posti istituiti a termini dell'articolo 1 sara' stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri e potra' essere modificata con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. Viene anche tenuto conto in tale sede della presenza presso i singoli Uffici all'etero di impiegati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
Art. 4
1. Per i posti istituti con il precedente articolo I, l'assegno base di cui all'articolo 11 della legge 30 giugno 1956, n. 775, e' stabilito nelle seguenti misure mensili:
1) assistente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 primo assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 110.000 assistente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 90.000 coadiutore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 98.000 primo coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 90.000 coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 75.000 primo aggiunto di cancelleria . . . . . . . . . . . . . . . L. 77.000 aggiunto di cancelleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 65.000 primo subalterno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 63.000 subalterno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 55.000
Nella prima applicazione della presente legge la attribuzione dei posti di cui al precedente articolo 2 avra' effetto dal 1 gennaio 1963.
Art. 5
1. Gli assegni di cui al precedente articolo 4 sono elevati agli importi risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni e degli arrotondamenti previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1952, n. 767, e successive modificazioni.
2. Restano terme le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1953, n. 707, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Art. 6
1. All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO