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Reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' data facolta' al Ministro per la difesa di bandire un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, nel limite massimo di un quarantesimo del ruolo dei capitani dell'Arma stessa, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Art. 2

1. Al concorso di cui all'articolo precedente sono ammessi a partecipare i capitani di complemento della Arma dei carabinieri che si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti alle armi da non meno di 10 anni siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e non abbiano superato alla data del bando di concorso, il 15 anno di eta'.

Art. 3

1. La Commissione giudicatrice del concorso e' nominata con decreto del Ministro per la difesa ed e' composta di un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente; quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello membri;

2. un impiegato dalla carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 4

1. I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

  1. a) titolo di studio;

  2. b) benemerenze di guerra e di servizio di istituto;

  3. c) titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;

  4. d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati e' assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:

3. 15 punti per i titoli di cui alla lettera a);

4. 25 punti per i titoli di cui alla lettera b);

5. 50 punti per i titoli di cui alla lettera c);

6. 20 punti per i titoli di cui alla lettera d).

7. Coloro che non abbiano riportato almeno 25 punti per i titoli di cui alla lettera, c) sono dichiarati non idonei.

8. Ogni componente la Commissione giudicatrice puo' disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b, c) e d) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 5

1. La graduatoria del concorso e' formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 4.

2. La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e' approvata con decreto del Ministro per la difesa e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 6

1. Gli idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso e nominati capitani in servizio permanente nell'Arna dei carabinieri anche in soprannumero all'organico del grado, ed assumono l'anzianita' assoluta attribuita all'ultimo pari grado iscritto nel ruolo nell'anno in cui viene espletato il concorso.

2. L'anzianita' relativa e' determinata, dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

3. Il soprannumero di cui al comma precedente e' riassorbito con le prime vacanze che si formeranno nel grado per effetto delle promozioni al grado superiore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO