Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati presso gli Enti di diritto pubblico gia' operanti nel settore dell'agricoltura da parte del personale attualmente alle dipendenze di altri Enti parastatali e di diritto pubblico
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. AI personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) che presta servizio alle dipendenze di Enti parastatali e di diritto pubblico, e' data facolta' di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli Enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963
SEGNI
TREMELLONI FANFANI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO