Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennita' di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'art. 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, e' modificato come segue:
"Ai sindaci dei Comuni puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:
1) Comuni fino a 1000 abitanti fino a lire 10.000;
2) Comuni da 1.001 abitanti a 3.000 fino a lire 20.000;
3) Comuni da 3.001 abitanti a 10.000 fino a lire 50.000;
4) Comuni da 10.001 abitanti a 30.000 fino a lire 70.000;
5) Comuni da 30.001 abitanti a 50.000 fino a lire 90.000;
6) Comuni da 50.001 abitanti a 100.000 fino a lire 120.000, compresi tutti i capoluoghi di provincia;
7) Comuni da 100.001 abitanti a 250.000 fino a lire 180.000;
8) Comuni da 250.001 abitanti a 500.000 fino a lire 240.000;
9) Comuni oltre 500.000 abitanti fino a lire 300.000.
L'indennita' suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, puo' essere assegnata, nei limiti sopraindicati, all'assessore anziano o delegato".
Art. 2
1. L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208, e' modificato come segue:
"All'assessore anziano o delegato dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'articolo 1 in misura, non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.
Agli altri assessori, sia effettivi che supplenti, dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1 puo' essere corrisposta la stessa indennita' mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco".
Art. 3
1. L'articolo 4 della legge 11 marzo 1958, n. 208, e' modificato come segue:
"Le indennita' previste dalla presente legge non possono cumularsi con le indennita' parlamentari".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO