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Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennita' di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, e' modificato come segue:
"Ai sindaci dei Comuni puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:
1) Comuni fino a 1000 abitanti fino a lire 10.000;
2) Comuni da 1.001 abitanti a 3.000 fino a lire 20.000;
3) Comuni da 3.001 abitanti a 10.000 fino a lire 50.000;
4) Comuni da 10.001 abitanti a 30.000 fino a lire 70.000;
5) Comuni da 30.001 abitanti a 50.000 fino a lire 90.000;
6) Comuni da 50.001 abitanti a 100.000 fino a lire 120.000, compresi tutti i capoluoghi di provincia;
7) Comuni da 100.001 abitanti a 250.000 fino a lire 180.000;
8) Comuni da 250.001 abitanti a 500.000 fino a lire 240.000;
9) Comuni oltre 500.000 abitanti fino a lire 300.000.
L'indennita' suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, puo' essere assegnata, nei limiti sopraindicati, all'assessore anziano o delegato".

Art. 2

1. L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 208, e' modificato come segue:
"All'assessore anziano o delegato dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'articolo 1 in misura, non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco.
Agli altri assessori, sia effettivi che supplenti, dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1 puo' essere corrisposta la stessa indennita' mensile in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO