Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
Testo vigente
Capo I. Dell'istituzione e dell'ordinamento della cassa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.
2. La Cassa, con sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 2
1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti nell'Albo professionale, che esercitano la libera professione.
2. La iscrizione e' facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di eta'.
3. Il trattamento di pensione e' cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto.
Art. 3
1. Gli organi della Cassa sono:
a) il presidente;
b) il Comitato dei delegati;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) la Giunta esecutiva;
e) il Collegio dei sindaci.
Art. 4
1. Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto.
2. Il presidente e' coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione.
Art. 5
1. Il comitato dei delegati e' composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei collegi professionali nel numero di un rappresentante per ogni 200, o frazione di 200 non inferiore a 100, ragionieri e periti commerciali che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultano iscritti alla Cassa di previdenza.
2. Le elezioni di svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione.3
Art. 6
1. Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;
c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.
2. Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.
Art. 7
1. Il Comitato dei delegati e' convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonche' l'elenco delle materie da trattare.
2. L' avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. L'adunanza e' valida se interviene la maggioranza dei delegati.
4. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.
5. Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti o dal Collegio sindacale per la materia di propria competenza.
Art. 8
1. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e' costituito da nove componenti di cui:
a) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b). Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano di eta';
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa o altrove, purche' in Italia; puo' essere convocato in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti nonche' su richiesta del collegio dei sindaci per la materia di propria competenza.
3. L'avviso di convocazione deve essere diramato con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima della data suddetta.
4. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.3
Art. 9
1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla presente legge;
d) delibera l'investimento delle disponibilita' patrimoniali;
e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnato ad altri organi;
f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della Cassa;
g) provvede alla nomina del direttore della Cassa^;
h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.
2. Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo.3
Art. 10
1. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.
Art. 11
1. La Giunta ha le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;
c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di eta' e per le pensioni di reversibilita';
e) amministra il personale;
f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.
g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti.3