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Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'art. VI, paragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica, a modifica dell'articolo VI, paragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVIII, paragrafo C. 2) dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - PICCIONI - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO