Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di 3.050 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi 1959-60, 1960-61 e 1961-62
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.050.000.000 a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione riscontrati negli esercizi 1959-60, 1960-61 e 1961-62.
Art. 2
1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge verra' fronteggiata con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1961-62.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO