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Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la costruzione dei bacini di carenaggio di Livorno, La Spezia e Taranto e per la prosecuzione delle opere foranee del porto industriale di Ravenna

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere al Consorzio livornese per il bacino di carenaggio il contributo di lire 8.000.000.000 per la costruzione di un bacino di carenaggio fisso nel porto di Livorno.

2. La somma di lire 8.000.000.000 sara' stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 305 milioni nell'esercizio 1962-63, di lire 450 milioni in ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65, di lire 755 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965-66 al 1973-74.

Art. 2

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere al Consorzio per il bacino di carenaggio di La Spezia il contributo di lire 2 miliardi per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio in La Spezia.

2. La somma di lire 2 miliardi sara' stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio 1962-63 e lire 450 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67.

Art. 3

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla Societa' officine costruzioni e riparazioni navali di Taranto un contributo di 1 miliardo per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio.

2. Tale contributo sara' liquidato dopo che la Societa' di cui al comma precedente avra' ottenuto dal Ministero della marina mercantile la concessione per l'occupazione dello specchio acqueo e delle aree occorrenti per l'esenzione dell'impianto.

3. La somma di lire 1 miliardo sara' stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66.

Art. 4

1. Le modalita' di erogazione dei contributi preveduti dai precedenti articoli saranno fissate con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5

1. Per la prosecuzione delle opere foranee del nuovo porto industriale di Ravenna e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 245 milioni nell'esercizio 1962-63, di lire 755 milioni nell'esercizio 1963-64 e di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1969-70.

2. Il Ministro per i lavori pubblici puo' assumere, per le esigenze ed i programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purche' tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 6

1. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede mediante la riduzione di pari importo del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - SULLO - LA MALFA - TREMELLONI - MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO