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Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526, a Comuni classificati montani, in particolari condizioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. La disposizione prevista dalla legge 13 giugno 1961, n. 526, concernente il riconoscimento di diritto dei territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, come localita' economicamente depresse e' estesa ai Comuni con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti, ma limitatamente a quelli il cui territorio sia totalmente classificato montano a tenore dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e il cui capoluogo non ecceda i 20.000 abitanti di popolazione residente.

2. Nella circoscrizione amministrativa di tali Comuni montani si applicano tutte le provvidenze disposte con l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO