Costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 1 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, e' modificato come segue:
"E' Istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F. A. B.).
Le borse vengono conferite, con le norme previsto dall'articolo 3, a cittadini italiani, i quali intendano recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica degli scambi con l'estero".
Art. 2
1. L'articolo 2 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificato con l'articolo unico della legge 28 luglio 1950, n. 595, e' sostituito dal seguente:
"Il patrimonio del Fondo e' costituito da un capitale fruttifero di lire 10.000.000 versato alla Cassa depositi e prestiti.
Le entrate del Fondo sono costituite:
a) dagli interessi sul capitale costituito in patrimonio;
b) dal contributo annuo globale di lire 10.000.000 a carico delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, la cui misura per ogni singola Camera sara' determinata, di anno in anno, dal Ministero dell'industria e del commercio in rapporto alle entrate previste nei bilanci camerali per imposte e sovrimposte ed il cui versamento al Fondo sara' effettuato dalle Camere stesse, con le modalita' stabilite dal regolamento, entro il secondo trimestre dell'anno;
c) dal contributo corrisposto dal Ministero del commercio con l'estero a norma della legge 29 ottobre 1954, n. 1083;
d) da eventuali contributi ed offerte di altre Amministrazioni, enti o privati;
e) dalle somme disponibili presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge dedotte lire 10.000.000 versate alla predetta Cassa ai sensi del comma precedente.
Con le entrate predette si provvede al pagamento degli assegni mensili e al rimborso delle spese di viaggio ai titolari delle borse, nonche' a tutte le altre spese necessarie per il funzionamento del Fondo".
Art. 3
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per l'industria e per il commercio, saranno stabilite le nuove norme per l'amministrazione del Fondo, nonche' quelle relative ai requisiti di ammissione al concorso, alla concessione e al godimento delle borse ed al controllo dell'attivita' svolta all'estero dai beneficiari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - PRETI - PICCIONI - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO