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Contributo agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1962-63

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A favore degli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatri comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia e degli spettacoli lirici all'Arena di Verona, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1936, n. 1370, nonche', dell'istituzione lirica concertistica: "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari e della Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, lo Stato corrisponde per l'esercizio finanziario 1962-63 in luogo dei contributi previsti dal regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, e successive disposizioni - un contributo dell'importo complessivo di lire 5 miliardi da iscrivere in apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2

1. Alla riparazione del contributo fra gli enti indicati all'articolo 1 provvede il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1918, n. 62.

2. Ciascun ente iscrivera' l'ammontare del contributo ottenuto nel proprio bilancio di previsione in apposito capitolo denominato "contributo dello Stato".

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963 si fara' fronte:

  1. 1) per lire 9 miliardi 350 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Mistero del turismo e dello spettacolo corrispondente a quello n. 58 dell'esercizio 1961-62:

  2. 2) per lire 650 milioni mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso;

  3. 3) per lire 2 miliardi dall'entrata, di pari importo, derivante da un canone straordinario da corrispondersi dalla societa' R.A.I.-Radio televisione, italiana sui proventi effettivi lordi dell'esercizio 1962 della Societa' medesima.

2. Il Ministro per il tesoro e', autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI- FOLCHI PICCIONI- TAVIANI LA MALFA - TREMELLONI - TRABUCCHI - GUI - ROSSO - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO