Revisione delle circoscrizioni dei collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la elezione del Senato della Repubblica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica nella Regione stessa sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della legge costituzionale che reca "Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO