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Istituzione del ruoli organici del personale degli uffici copia e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno in sostituzione dell'attuale ruolo organico del personale di archivio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In sostituzione del ruolo organico del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno di cui al quadro 46/a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono istituiti i ruoli organici del personale degli uffici copia e del personale di archivio, di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

2. Si applicano ai ruoli di nuova istituzione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le carriere esecutive.

Art. 2

1. Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla tabella B allegata alla presente legge, possono essere banditi concorsi separati, nei quali la prova pratica, prevista dal secondo comma dell'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve svolgersi su mezzi meccanici di cui vien fatto uso dal servizio elettorale del Ministero dell'interno, da specificare nel bando di concorso.

2. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre gli aspiranti ai concorsi separati ad una preventiva visita psicotecnica per l'accertamento dell'attitudine alle mansioni di tecnico elettorale.

3. A coloro che accedono al ruolo organico del personale di archivio mediante i concorsi separati, di cui ai precedenti commi, e' attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

Art. 3

1. Gli impiegati appartenenti al ruolo organico del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno di cui al quadro 46/ a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici istituiti dallo articolo 1 della presente legge, conservando l'anzianita' di qualifica e di carriera posseduta.

2. L'inquadramento nell'uno o nell'altro ruolo di nuova istituzione e' disposto dal Consiglio di amministrazione del personale, il quale terra' conto anche delle aspirazioni degli interessati.

Art. 4

1. Salvo il disposto del precedente articolo, nei primi tre anni di applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale degli uffici copia e del personale di archivio, di cui alle allegate tabelle A e b sono conferiti, mediante concorsi interni, da espletarsi secondo le norme prescritte per i concorsi pubblici dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, istituto dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al personale non di ruolo di terza categoria dell'Amministrazione stessa.

Art. 5

1. Nella prima applicazione della presente legge e prima di indire i concorsi previsti dal precedente articolo per il personale di cui all'allegata tabella B, dovra' essere bandito un concorso nel limite massimo di 40 posti, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla tabella stessa, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto, per almeno 12 mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della. Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Per l'ammissione al predetto concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso dell'attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale.

3. La prova pratica del concorso di cui al primo comma, e' quella prevista dall'articolo 2 della presente legge.

4. Per l'ammissione al concorso riservato il limite massimo di eta' e' portato a 45 anni e si prescinde dal titolo di studio.

5. A coloro che accedono al ruolo organico del personale di a archivio mediante il concorso riservato, di cui ai precedenti comuni, viene attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

Art. 6

1. Agli impiegati del soppresso ruolo ordinario del personale e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno inquadrati nel ruolo organico di cui all'allegata tabella B che superino la prova pratica di cui all'articolo 2 della presente legge e siano stati previamente, ritenuti in possesso dell'attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale sara' attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

2. La suddetta norma si applica anche al personale inquadrato nel ruolo organico del personale di archivio, in base al risposto di cui al precedente articolo 4.

Art. 7

1. La maggiore spesa derivante, per l'esercizio finanziario 1962-63 dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 86.400.000, sara' coperta a carico dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio concernente il fondo destinato a far fronte al oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO