Provvedimenti per il settore risiero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sulle partite di rione acquistate per la preparazione di riso finito o semilavorato da esportare, possono essere concesse rettifiche di prezzo, in relazione alla differenza fra i livelli dei prezzi all'interno e sul mercato internazionale, sempreche' l'esportazione abbia effettivamente luogo e l'industriale esportatore si attenga alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura, e delle foreste, su proposta dell'Ente nazionale risi, allo scopo di facilitare e indirizzare le vendite in vista della migliore tutela dei tipici risi italiani nel mercato internazionale.
2. Allo scopo di tutelare le varieta' tipiche della produzione risicola nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa annualmente i quantitativi massimi esportabili di risone da seme delle varieta' suddette e i Paesi verso i quali e' ammessa l'esportazione, salva in ogni caso l'osservanza degli impegni internazionali.
Art. 2
1. L'Ente nazionale risi, per le sue finalita' di istituto, e' esente dalle imposte erariali e locali sui redditi mobiliari propri. Tale esenzione si applica anche ai tributi non ancora iscritti a ruolo sino al 6 agosto 1962.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI - COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO