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Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi

Testo vigente

Allegato IV

ALLEGATO IV INDICAZIONI FACOLTATIVE

1. Oltre alle indicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 11 ed all'allegato III della presente legge, possono essere apposte nello stesso riquadro ivi previsto, anche le indicazioni facoltative riportate nel seguente allegato:12

a) Il marchio commerciale di identificazione, del responsabile delle indicazioni e la denominazione o marca commerciale del prodotto;

b) Il nome o la ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del produttore se questi non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura;

c) LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 25 GIUGNO 2003;12

d) LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 25 GIUGNO 2003;12

e) Per le materie prime per mangimi, la data di conservazione minima;

f) Per i mangimi composti, la data di produzione da indicare conformemente a quanto previsto nell'allegato III;

g) Il Paese di produzione o di preparazione;

h) Il prezzo del prodotto;

i) Le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte;

l) L'indicazione sullo stato fisico del mangime o sul trattamento specifico subito;

m) Per le miscele di semi interi, i tenori analitici previsti nella parte B dell'allegato III;

n) Per i mangimi composti i tenori analitici indicati nel seguente prospetto:

===================================================================

Mangimi per Componenti analitici Categoria di animali
animali e relativi tenori o specie animale

(dichiarazioni facoltative)

===================================================================
(1) (2) (3)

-------------------------------------------------------------------

Mangimi - Proteina greggia
completi - Grassi greggi Animali familiari diversi

- Fibra grezza dai cani e dai gatti

- Ceneri gregge

- Lisina Animali diversi dai suini

- Metionina Animali diversi dal
pollame

- Cistina

- Treonina Tutti gli animali

- Triptofano

- Valore energetico Pollame (dichiarazione
con metodo CEE)

- Amido

- Zuccheri totali (saccarosio)

- Zuccheri totali + amido

- Calcio

- Sodio Tutti gli animali

- Fosforo (*)

- Magnesio

- Potassio

- Fosforo (**) Tutti gli animali diversi
dai pesci, salvo i pesci
ornamentali (**)

(*) applicabile fino al 30 giugno 1999

(**) applicabile a partire dal 1 luglio 1999

===================================================================

Mangimi per Componenti analitici Categoria di animali
animali e relativi tenori o specie animale

(dichiarazioni facoltative)

===================================================================
(1) (2) (3)

-------------------------------------------------------------------

Mangimi - Proteina greggia
complementari - Fibra grezza Tutti gli animali
minerali - Ceneri gregge

- Grassi greggi

- Lisina

- Metionina

- Cistina

- Treonina

- Triptofano

- Magnesio Animali diversi dai
ruminanti

- Potassio Tutti gli animali

-------------------------------------------------------------------

Mangimi - Calcio
complementari - Fosforo
melassati - Sodio Tutti gli animali

- Potassio

- Magnesio >=0,5% Animali diversi dai
ruminanti

- Magnesio < 0,5% Tutti gli animali

-------------------------------------------------------------------

mangimi - Proteina greggia
complementari - Grassi greggi Animali familiari
altri - Fibra grezza diversi dai cani e

- Ceneri gregge dai gatti

- Calcio >=0,5% Animali familiari

- Calcio >=0,5% Tutti gli animali

- Fosforo >=2% Animali familiari

- Fosforo < 2% Tutti gli animali

- Magnesio >=0,5% Animali diversi dai
ruminanti

- Magnesio < 0,5%

- Sodio Tutti gli animali

- Potassio

- Valore energetico Pollame (dichiarazione
con metodo CEE)

- Lisina Animali diversi dai
suini

- Metionina Animali diversi dal
pollame

- Cistina

- Treonina Tutti gli animali

- Triptofano

- Amido

- Zuccheri totali (saccarosio)

- Zuccheri totali + amido

(**) Il termine "Cellulosa grezza" puo' essere utilizzato, in
sostituzione di quello di "Fibra grezza" per i mangimi
composti preparati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.

o) Per i mangimi composti e' consentito dichiarare il tenore di umidita' quando questo e' pari o inferiore ai limiti riportati nell'allegato III ed il tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico quando questo e' inferiore o pari ai limiti riportati nell'allegato, V.

p) Per i mangimi composti per animali familiari e' consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di una o piu' materie prime per mangimi essenziali per caratterizzare tali alimenti. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale in peso delle materie prime per mangimi messe in evidenza deve essere chiaramente indicato o a fianco della dichiarazione relativa alla materia prima o alle materie prime per mangimi evidenziate o nell'elenco delle materie prime per mangimi ovvero, qualora si utilizzi il sistema di dichiarazione per categorie, menzionando la materia prima o le materie prime per mangimi e le rispettive percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di materie prime per mangimi.

q) Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 8 dell'art. 11 della presente legge, purche' nettamente separate da tutte le altre indicazioni previste nel presente allegato e nell'allegato III. Tali informazioni:12

1) non possono precisare la presenza o il tenore di componenti
analitici diversi da quelli riportati nel presente allegato e nell'allegato III;

2) non devono indurre, l'acquirente in errore attribuendo al
mangime effetti e proprieta' che non possiede, suggerendo che il mangime possiede caratteristiche particolari quando tutti i
mangimi similari posseggono queste stesse caratteristiche, o in qualsiasi altro modo;

3) non devono vantare proprieta' terapeutiche ed in particolare la capacita' di prevenire, curare o guarire malattie;

4) devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possono essere comprovati.