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Riduzione della ferma di leva

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La durata della ferma di leva, e' ridotta da 18 a 15 mesi per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica e da 28 a 24 mesi per i militari della Marina.

Art. 2

1. La riduzione della ferma di leva prevista dall'articolo 1 sara' attuata gradatamente come segue:
Esercito e Aeronautica:
17 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre 1963;
16 e 15 mesi per i militari incorporati rispettivamente negli anni 1964 e 1965 e successivi.
Marina:
26 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre 1963;
25 e 24 mesi per i militari incorporati rispettivamente negli anni 1964 e 1965 e successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO