Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Testo vigente
Parte prima. Stato giuridico dei sottufficiali
Titolo I. Disposizioni generali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Lo stato di sottufficiale del Corpo degli agenti di custodia e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
2. Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.
Art. 2
1. Il sottufficiale, prima di assumere servizio, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.
2. Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza, della, nomina stessa.
Art. 3
1. Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni contribuendo, in conformita' della legge, alla realizzazione delle finalita' di giustizia, di prevenzione e di riadattamento sociale connesse alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e curando ogni altro interesse dello Stato per il pubblico bene; serbare scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignita' del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 4
1. I sottufficiali si distinguono in:
a) sottufficiali in servizio permanente;
b) sottufficiali in servizio continuativo;
c) sottufficiali in ferma, volontaria o in rafferma;
d) sottufficiali in congedo;
e) sottufficiali in congedo assoluto.
2. I sottufficiali in servizio permanente hanno grado di maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo ordinario e di brigadiere.
3. I sottufficiali in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma hanno grado di vicebrigadiere.
4. Il vicebrigadiere, se dichiarato meritevole di rimanere nel Corpo, a sua domanda e' ammesso nel servizio continuativo con decreto del Ministro, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.
5. L'ammissione nel servizio continuativo, puo' essere concessa dopo il compimento della prima rafferma.
6. La domanda deve essere presentata sessanta giorni prima della scadenza della rafferma.
7. Se il vicebrigadiere non e' ritenuto meritevole di rimanere nel Corpo il Ministro ne dispone la cessazione dal servizio, sentito il parere della Commissione centrale.
8. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal vicebrigadiere oltre la scadenza della rafferma, e' considerato come servizio prestato in rafferma.
9. I sottufficiali in congedo sono ripartiti in sottufficiali della riserva e sottufficiali di complemento.
10. Occupano posti di organico i sottufficiali di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.
Art. 5
1. I sottufficiali di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4 e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attivita' di servizio.
2. Il sottufficiale non puo' essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti allo stato di sottufficiale.
Art. 6
1. Il grado e' conferito secondo le norme sul reclutamento e avanzamento.
2. Il provvedimento relativo e' adottato con decreto ministeriale.
Art. 7
1. I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianita', in ruoli distinti.
Art. 8
1. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa.
2. Per anzianita', assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, con le eventuali detrazioni o gli eventuali aumenti apportati a norma di legge.
3. Per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.
4. L'anzianita' assoluta e' determinata, dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.
5. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo il sottufficiale conserva la anzianita' assoluta acquisita prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalla legge.
6. A parita' di anzianita' assoluta, nei trasferimenti di cui ai comma precedente, l'anzianita' relativa e' determinata dall'eta'. Per i sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo si osserva, invece, l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.
7. A parita' anche di eta' si raffrontano le anzianita' assolute nei gradi inferiori fino a che non si riscontri parita' di anzianita'.
8. Qualora si riscontri parita' anche nell'anzianita' di nomina a sottufficiale e' considerato piu' anziano colui che ha maggiore servizio effettivo da sottufficiale.
Art. 9
1. Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo subisce una detrazione di anzianita' pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni:
1) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale;
2) sospensione dall'impiego o dal servizio inflitta quale sanzione disciplinare;
3) aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione;
4) aspettativa per motivi privati.
Art. 10
1. Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per esecuzione di condanna a pena, restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari, subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' pari alla durata della detenzione o della sospensione.
Art. 11
1. L'anzianita' assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso e' ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.