Autorizzazione all'istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) a concedere mutui agli Enti di cui all'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. L'Istituto nazionale per il finanziamento della, ricostruzione (I.N.F.I.R.) e' autorizzato a concedere i mutui previsti dall'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, per il finanziamento delle opere di cui ai commi secondo e sesto del medesimo articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI - SULLO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO