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Riduzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per il petrolio destinato ad uso, di riscaldamento domestico, dalla lettera D), punto 3), aggiunto con l'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, alla tabella B allegata al decreto-legge 2 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, e' ridotta da lire 1.000 a lire 300 per quintale.

Art. 2

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' sostituito dal seguente:
"E' altresi' fatto divieto di detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, oli minerali denaturati destinati a provvista di bordo dei natanti da pesca ovvero ad usi per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - LA MALFA - TREMELLONI - COLOMBO
Visto il Guardasigilli: BOSCO