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Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' in facolta' del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro, di dar corso, con o senza modifiche, ai reintegri a carico del bilancio dello Stato concessi dal sedicente governo della Repubblica sociale italiana per i maggiori costi di merci di riconosciuta necessita' ai fini dell'approvvigionamento del Paese, nei seguenti settori: minerali ferrosi e prodotti siderurgici, minerali e metalli non ferrosi, cuoi e pelli, prodotti chimici e petroliferi.

Art. 2

1. Le liquidazioni conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo, nonche' quelle dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora in tutto o in parte liquidati concernenti gli stessi settori, sono fatte dal Ministero dell'industria e del commercio di concerto con il Ministero del tesoro, che provvede a disporne il pagamento.

2. Sui reintegri accordati non sono dovuti interessi per ritardato pagamento.

Art. 3

1. Per i reintegri concessi si intendono quelli per i quali alla data del 1 luglio 1962 sia intervenuto accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalita' dell'intervento con particolare riferimento alla misura dell'integrazione statale, ovvero per i quali risulti firmata la relativa convenzione o siano state impartite all'ente incaricato dell'erogazione formali disposizioni circa le modalita' del pagamento.

Art. 4

1. Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano alle concessioni riguardanti materie prime o prodotti per i quali non risulti provato che sono stati venduti a prezzi non superiori a quelli stabiliti dalla autorita' e non hanno avuto una destinazione diversa da quella prescritta.

2. Le disposizioni stesse non si applicano neppure per le merci che, dopo l'8 settembre 1943 vennero destinate alle autorita' germaniche ed alle provviste belliche del sedicente governo della Repubblica sociale italiana tranne che dette merci siano state ottenute mediante violenza o minaccia.

Art. 5

1. Per il reintegro del prezzo delle forniture, lavorazioni e provviste di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, che siano state ottenute con l'impiego di violenza o minaccia, gli interessati dovranno produrre le opportune attestazioni da parte delle autorita' competenti ed ogni altro possibile documento probatorio inerente ai casi considerati dall'articolo 3.

2. I documenti probatori saranno sottoposti al Commissariato per la sistemazione dei contratti di guerra istituito con decreto-legge 25 marzo 1948, n. 674, il quale esprimera' il proprio parere sulla efficienza o meno della prova fornita.

3. Allo stesso Commissariato potranno altresi' essere rimesse per il parere, le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimenti determinati da eventi bellici, non si renda possibile all'interessato completare la documentazione prescritta ai fini del pagamento del reintegro.

Art. 6

1. Nei casi in cui lo Stato abbia concesso l'integrazione di prezzo, con tale titolo specifico o nella forma di contribuzione o rimborsi, e l'intervento finanziario risulti, in tutto o in parte, non giustificato dal maggior costo del prodotto rispetto al prezzo di vendita, il concessionario e' tenuto a restituire all'erario le somme ricevute oltre la misura necessaria.

Art. 7

1. All'onere di lire 880.000.000 derivante dalla esecuzione della presente legge si fara' fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1960-61.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - COLOMBO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO