Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonche' condizioni di rilascio di certificati di Importazione e di esportazione di cereali e loro derivati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per il grano tenero (v. d. ex 10.01), per la farina di frumento (v.
2. d. ex 11.01-A), per le semole ed i semolini di frumento (v. d. ex 11.02-A-I), esportati verso Paesi non comunitari, in luogo del rimborso di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, puo' essere accordata, a richiesta degli interessati, l'importazione, in esenzione da prelievo, di una quantita' di grano nelle misure e nei termini stabiliti dai regolamenti e dalle decisioni adottati dai competenti Organi della Comunita' Economica Europea.
3. L'importazione di cui al precedente comma e' subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero, alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.
Art. 2
1. Fino al 30 settembre 1963 e' consentita la importazione di frumento, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo articolo 3, e dei prodotti da forno, esportati dal 30 luglio 1962 fino al 30 giugno 1963.
Art. 3
1. La quantita' di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'articolo 2, e' fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di la classe, primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65 per cento e non superiore allo 0,85 per cento sul secco, ovvero per 100 chilogrammi di pasta, all'uovo o di pasta glutinata, esportate.
2. La quantita' di grano da ammettere all'importazione, col beneficio del citato articolo 2, per i prodotti da forno e' rispettivamente di chilogrammi 180 di grano tenero e di chilogrammi 185 di grano duro per ogni 100 chilogrammi di farina o di semola e semolino, contenuti nei prodotti stessi.
Art. 4
1. L'importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente articolo 2, esportati verso i Paesi membri della Comunita' Economica Europea e' subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento, da corrispondersi secondo i criteri stabiliti dalle decisioni comunitarie del 28 giugno 1960 e del 25 giugno 1962, nella, misura vigente alla data dell'esportazione dei prodotti stessi.
2. Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile e' costituita dal valore del grano, accertato all'atto della sua importazione, in conformita' dell'articolo 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.
Art. 5
1. Non sono ammesse ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge le merci esportate nei depositi franchi e nei punti franchi.
Art. 6
1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1133, sono sostituiti dai seguenti:
"Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione dei prodotti compresi nell'articolo 1 del regolamento n. 19, adottato dal Consiglio dei ministri della Comunita' Economica Europea il 4 aprile 1962, e' condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione e dell'operazione entro il termine di validita' del certificato stesso.
La misura della cauzione e le modalita' per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonche' per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per l'industria e il commercio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO