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Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituito a Parma l'istituto di studi verdiani, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

2. L'Istituto ha lo scopo di promuovere ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi e diffondere la conoscenza.

Art. 2

1. Organi dell'Istituto sono:

  1. a) il Consiglio di amministrazione;

  2. b) il presidente;

  3. c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 3

1. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed e' composto nel modo che segue:

  1. 1) presidente;

  2. 2) sindaco di Parma;

  3. 3) sindaco di Busseto;

  4. 4) presidente dell'Amministrazione provinciale di Parma;

  5. 5) rettore dell'Universita' di Parma;

  6. 6) presidente del Conservatorio di musica di Parma;

  7. 7) presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Parma;

  8. 8) un rappresentante della Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche e per la diffusione della cultura, presso il Ministero della pubblica istruzione;

  9. 9) un rappresentante dell'Ispettorato per l'istruzione artistica presso lo stesso Ministero;

  10. 10) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

  11. 11) un appartenente alla famiglia Verdi.

Art. 4

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri non di diritto possono essere confermati.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed e' Organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5

1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, e' composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro per il tesoro.

2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 6

1. L'istituto ha un direttore nominato dal Ministro per la pubblica istruzione.

2. Il direttore dirige tutta l'attivita' dell'Istituto stesso.

3. Nella prima applicazione della presente legge, la direzione dell'Istituto e' affidata a chi da due anni esercita tale funzione presso l'Ente che, con la stessa denominazione di Istituto di studi verdiani, svolge di fatto in Parma attivita' intesa ad onorare e ad illustrare la vita e l'opera di Giuseppe Verdi.

Art. 7

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione predisporra' uno schema di statuto contenente le norme per il funzionamento dell'istituto, nonche' uno schema di regolamento contenente norme per lo stato giuridico e per il trattamento economico del direttore e dell'altro personale.

2. Lo statuto sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, udito il parere del Consiglio di Stato, mentre il regolamento sara' approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 8

1. Per il funzionamento dell'Istituto e' concesso un contributo annuo di lire 30.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 da iscrivere nello stato di previsione della spesa, del Ministero della pubblica istruzione.

2. All'onere di cui al precedente comma si provvede per l'esercizio finanziario 1962-63 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara', inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - GUI - TREMELLONI - FOLCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO