Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27
Art. 3
1. La lettera e) dell'articolo 5 della 30 aprile 1962, n. 283, e' soppressa.
Art. 4
1. L'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:
"La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari.
Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', anche se disciplinati da leggi speciali:
a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicita' degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;
b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda e' di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo.
In caso di condanna, per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale".
Art. 5
1. L'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:
"I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonche' la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantita' presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume.
Il regolamento determinera' altresi' l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovra' essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalita' da stabilirsi nel regolamento stesso.
I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantita' presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui allo articolo 23.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000".
Art. 6
1. L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060.
Art. 7
1. Nel primo comma dell'articolo 10 della, legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole "colori che possono essere impiegati" sono sostituite con le altre "materie coloranti che possono essere impiegate" e le parole "gli standards di purezza" con le altre "i requisiti di purezza".
Art. 8
1. L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000".
Art. 9
1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1982, n. 283, e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6".
Art. 10
1. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000".
Art. 11
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