Concessione di una indennita' una tantum al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche, e dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici, in servizio nel secondo semestre dell'anno 1962, e' concessa una indennita' forfettaria una tantum non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1 luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva:
1) lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 211 e inferiori;
2) lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 229 a 240;
3) lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 271 a 301;
4) lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 340 a 357;
5) lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.
2. Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel corso del semestre, l'indennita' spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio.
3. La ripetuta indennita' e' inoltre ridotta nella stessa proporzione nei casi di riduzione dello stipendio o paga, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare o per altra posizione di stato che comporti riduzione di dette competenze e non e' dovuta nei casi di sospensione dalle competenze medesime; a tali fini si trascurano i periodi senza, titolo a stipendio o paga, o con stipendio e paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta giorni.
Art. 2
1. L'indennita' contemplata dal precedente articolo, nella misura di lire 26.096 lorde, compete, con le modalita' ivi previste, anche ai ricevitori, ai portalettere, ai procaccia, agli incaricati del servizio di trasporto, consegna o scambio degli effetti postali, vincolati alla Amministrazione da obbligazione personale e agli incaricati del recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali e nelle agenzie, assunti dall'Amministrazione con contratto di diritto privato, nonche' agli impiegati ed agli agenti non di ruolo, agli impiegati ed agli agenti straordinari, e agli operai giornalieri con contratto di diritto privato anche se applicati a mansioni di esercizio.
2. Per il personale indicato nel precedente comma, escluso quello addetto alla commutazione telefonica interurbana, che abbia obbligo di una prestazione giornaliera inferiore a 7 ore, l'indennita' una tantum e' corrisposta in ragione di un settimo per ogni ora di servizio.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante complessivamente a lire 3.855.000.000, si fara' fronte:
1) per la parte di competenza dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi pari a lire 3.575.000.000, con versamento di una somma di uguale importo al capitolo n. 1 dello stato di previsione dell'entrata della Amministrazione stessa per l'esercizio finanziario 1962-1963 da effettuarsi a carico dello stanziamento del capitolo n. 311 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo;
2) per la parte di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici pari a lire 280.000.000, con le maggiori entrate del capitolo n. 3 (proventi derivanti dall'affitto di linee aeree ed in cavo) dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda stessa per detta gestione.
Art. 4
1. Le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 29, sono estese ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituito con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.
2. Il relativo onere resta a carico della predetta Cassa integrativa.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - RUSSO TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO